Nuove regole per le imposte indirette. Lo comunica il decreto legislativo n. 139 del 18 settembre 2024, dal titolo: "Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA"
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E’ pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Si tratta di un provvedimento contenente le modifiche delle disposizioni sulle imposte indirette: di registro, di bollo, donazioni e successioni, nonché tutti gli altri adempimenti indiretti, diversi dall’IVA.
Le disposizioni hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
Disciplina dei trust
La disciplina dei trust, che ricorre quando un soggetto sottopone dei beni sotto il controllo di un altro soggetto, il trustee, nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico, viene sottoposta all’imposta sulle successioni e donazioni. Tale imposta, infatti, si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust, per l’appunto, e da altri vincoli di destinazione.
Per questi ultimi, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, allora, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.
La novità più rilevante del decreto in questione è quella dell’art. 4 bis, di nuova introduzione, secondo cui i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari.
Ai fini dell’autoliquidazione, il beneficiario denuncia il trasferimento il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma, però, la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione. Le franchigie e le aliquote si applicano invece in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
Corresponsione dell’imposta
Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione.
Tali disposizioni si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della disposizione.
Con successivo provvedimento AE saranno stabilite le modalità attuative.
Imposte di registro
Per ciò che concerne la disciplina delle imposte di registro, il decreto si è soffermato su una razionalizzazione dell’imposta per gli atti di trasferimento di azienda o ramo di azienda.
Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, infatti, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo di azienda.
Imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine
La dichiarazione dell’imposta di bollo può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o debito d’imposta oppure credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti.
Melania Baroncini
Redazione redigo.info