Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la risposta n. 191 del 4 ottobre 2024, relativa al credito d’imposta Art-Bonus al 65% sulle erogazioni liberali finalizzate al sostegno delle attività riconducibili in astratto alle categorie previste dal decreto 27 luglio 2017 per una fondazione di partecipazione. Con la risposta dell’AE, si evidenza come siano compatibili con l’Art-bonus solo le attività strettamente collocate nel decreto, lasciando escluse invece le attività di formazione di cui l’istante in oggetto, fra le altre cose, si occupa.
L’istante dichiara di essere una Fondazione di diritto privato, senza scopo di lucro e costituita nel 2000 come Fondazione di partecipazione (schema voluto dal Comune, suo principale promotore) che si occupa gestione e promozione dello spettacolo, attraverso la Civica Scuola di Musica e la Civica Scuola di Spettacolo, promuovendo la diffusione, la conoscenza e la pratica della cultura musicale e teatrale.
Le attività principali, svolte dall’istante durante l’anno sono:
- la realizzazione e la partecipazione a festival, con le orchestre e le formazioni musicali;
- l’organizzazione di circa 40 spettacoli all’anno;
- lo svolgimento di attività di Alta Formazione nei settori dello spettacolo, della musica, del teatro, dei linguaggi e delle arti performative.
Tutte queste attività sono svolte sotto la direzione del direttore di ciascuna scuola e, per rendere possibile il lavoro, la Fondazione è finanziata, per una parte della propria attività, dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).
Erogazioni liberali, ammissibilità al credito
La Fondazione intende ricevere liberalità da soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, oltre a ricevere finanziamenti dal FUS. Ciò detto, l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se le erogazioni liberali possono fruire del credito d’imposta stabilito dall’Art-Bonus e se, le erogazioni stesse, possono essere destinate a sostegno di tutte le attività (valutate di volta in volta) oppure se devono essere destinate solo a specifiche attività definite dal FUS.
La risposta dell’AE
L’Agenzia delle Entrate riporta, innanzitutto, le categorie destinate al credito d’imposta dell’Art-Bonus:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- il sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concertistico orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza);
- realizzazione di nuove strutture, restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici anche con soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Ai fini dell’ammissibilità si ritengono ammissibili al credito d’imposta solo le attività sopra elencate, lasciando escluse le attività di formazione ed Alta Formazione.
L’istante può, quindi, fruire dell’Art Bonus ma solo per ciò che concerne l’attività di sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Dunque, nella causale dell’erogazione liberale, dovrà essere indicata esplicitamente l’attività che si intende sostenere, e che sarà poi soggetta al credito d’imposta.
Redazione redigo.info