Una recente modifica legislativa introduce semplificazioni per le eredità degli enti del terzo settore, ma solleva dubbi interpretativi. Ecco le novità e le criticità più rilevanti
In una recente notizia, abbiamo risposto a un lettore che chiedeva informazioni sull’accettazione con beneficio di inventario. Oggi torniamo sull’argomento, in seguito a una recente modifica legislativa che riguarda esclusivamente gli enti del Terzo settore.
La legge 4 luglio 2024 n. 104, in vigore dal 3 agosto, ha apportato modifiche all’art. 705 del codice civile, introducendo un nuovo comma che semplifica la gestione delle successioni testamentarie per enti del Terzo settore e persone giuridiche private senza scopo di lucro. Di seguito riportiamo il testo attuale dell’art. 705, terzo comma, c.c., come novellato dall’art. 8, comma 1, della suddetta legge:
Quando sono chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell’accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l’esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati.
Una semplificazione con alcune criticità
La norma, in linea con l’intento di semplificare le procedure, permette a questi enti di esonerare l’esecutore testamentario dagli obblighi di apporre i sigilli e redigere l’inventario, purché vengano rispettati alcuni requisiti, tra cui la prestazione di una garanzia per i debiti ereditari.
Tuttavia, emergono alcune criticità, soprattutto in relazione all’obbligo di garanzia e all’interpretazione del termine “unicamente”. In particolare, ci si interroga sul significato di questa locuzione: deve essere interpretata in senso assoluto, ossia applicabile solo quando gli enti del Terzo settore o le persone giuridiche private senza scopo di lucro siano gli unici chiamati all’eredità? Oppure la norma potrebbe applicarsi anche in presenza di altri soggetti chiamati? L’interpretazione più prudente ritiene che la facoltà di dispensare l’esecutore possa essere esercitata solo se tutti i chiamati all’eredità appartengono a queste categorie, escludendo quindi la possibilità di applicazione in caso di concorso con altri soggetti.
L’obbligo di garanzia: un ulteriore onere?
Un altro punto critico è rappresentato dall’obbligo per gli enti di prestare una garanzia per i debiti ereditari. Questa previsione sembra contrastare con l’obiettivo di semplificazione della legge, imponendo un ulteriore adempimento che potrebbe risultare complesso per alcuni enti, soprattutto quelli di piccole dimensioni. I criteri per la prestazione di tale garanzia verranno definiti con un successivo decreto ministeriale, lasciando al momento incerta l’applicazione pratica della norma.
La dichiarazione di dispensa: vincoli e questioni aperte
La dispensa dagli obblighi di apporre i sigilli e redigere l’inventario deve essere formalizzata attraverso una dichiarazione unilaterale, resa dai rappresentanti degli enti in atto pubblico davanti al cancelliere del tribunale o a un notaio, prima dell’accettazione dell’eredità. È necessario che tutti i chiamati all’eredità rendano tale dichiarazione affinché essa abbia effetto.
Rimane aperto il quesito su cosa accada nel caso in cui solo alcuni, ma non tutti, i rappresentanti degli enti scelgano di effettuare la dispensa. La norma afferma che la dispensa è senza effetto se non è resa da tutti i chiamati, ma resta da chiarire se questo significhi che la dichiarazione non produrrà effetti fino a quando anche gli altri chiamati non abbiano formalizzato la loro dispensa.
Conclusioni
Questa nuova disposizione rappresenta certamente un passo avanti nella semplificazione delle successioni testamentarie per gli enti non profit. Tuttavia, restano alcune questioni interpretative e applicative, soprattutto in merito all’obbligo di garanzia e alla definizione dell’esclusività dei chiamati. Sarà necessario attendere le prime applicazioni pratiche della norma per valutare come verranno risolti questi aspetti. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi, che riporteremo non appena disponibili.
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