Concordato preventivo biennale, Faq del 15 ottobre - redigo.info

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Alcune Faq pubblicate il 15 ottobre nella relativa sezione del sito delle Entrate sciolgono dubbi intorno a:

(FAQ 1) – la possibilità di accesso, nell’anno d’imposta 2024, per un contribuente in regime forfetario che, nel periodo d’imposta precedente, abbia conseguito ricavi o compensi non superiori a 85mila euro ma percepito redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro assimilati che eccedono la soglia di 30 mila euro;

(FAQ 4) – la possibilità di accesso al CPB per le società in regime di Consolidato fiscale.

Sulla FAQ 1 di ieri, 15 ottobre 2024

L’art. 2, c. 1, secondo periodo, del DM 15 luglio 2024, prevede che la proposta di CPB venga elaborata “per i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall’art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Il solo superamento del limite dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, é condizione ostativa all’accesso al nuovo istituto. Pertanto, non è preclusa, per il periodo d’imposta 2024, l’adesione ad esso per i contribuenti nei riguardi dei quali, nel corso del periodo d’imposta 2023, si  siano verificate le altre condizioni di decadenza dal regime dei forfetari, tra cui la prospettata nel quesito.

Resta inteso che, per il periodo d’imposta in corso, il reddito concordato dovrà essere assoggettato ad imposizione secondo le aliquote ordinarie, a seguito del verificarsi, nel periodo d’imposta precedente, di una causa di decadenza dal regime dei forfetari, fatta salva la possibilità di optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva in relazione al maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d’imposta precedente.

Sulla FAQ 2

Il decreto CPB (in seguito, decreto) non prevede cause di esclusione per i soggetti che hanno optato, in qualità di consolidante o consolidata, per il regime del Consolidato fiscale nazionale (articoli 117 e seguenti del TUIR). Analogamente, l’Amministrazione finanziaria reputa non sussistano ragioni per ritenere che chi aderisce al Consolidato fiscale, sia in qualità di consolidante che di consolidata, non possa accedere al CPB.

Circa gli adempimenti necessari in caso di adesione al nuovo Concordato, il Fisco di Ruffini precisa che l’opzione di cui all’articolo 20-bis del decreto CPB dovrà essere esercitata, su base individuale, dalla società (consolidata o consolidante) che aderisce alla proposta concordataria e che, conseguentemente, sarà tenuta al versamento dell’eventuale imposta sostitutiva.

Per effetto dell’esercizio di tale opzione, ciascuna società (consolidante o consolidata) che vi ha aderito trasferirà alla fiscal unit, ai fini della determinazione del reddito complessivo (art. 118 TUIR), un importo pari alla differenza tra il reddito derivante dalla proposta concordataria e la “parte eccedente”, al netto delle rettifiche di cui all’articolo 16 del decreto sopra richiamato, fermo restando il rispetto del limite di 2.000 euro previsto dal comma 4. Ve fatta una precisazione: le perdite fiscali di periodo trasferite alla fiscal unit dalle società non aderenti al CPB e quelle già nella disponibilità della medesima fiscal unit possono essere compensate con i redditi derivanti dall’adesione alla proposta concordataria (trasferiti alla fiscal unit), ma il limite di 2.000 va rispettato, rilevando nella soglia anche l’imponibile eventualmente assoggettato a imposta sostitutiva dalla singola aderente al regime.

Ora la determinazione degli acconti (art. 20, c. 1, del decreto): quello delle imposte sui redditi e quello dell’IRAP, relativo ai periodi d’imposta oggetto del CPB, è determinato seguendo le regole ordinarie e tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Il riferimento alle “regole ordinarie” comporta che:

a. nel caso del Consolidato fiscale, tali adempimenti competono esclusivamente alla consolidante (art. 118, c. 3, TUIR);

b. per il primo periodo d’imposta di adesione al CPB, sarà cura della consolidata comunicare alla consolidante l’eventuale applicazione della maggiorazione (art. 20, c. 2 del decreto) in caso di applicazione del cosiddetto “metodo storico”.

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