Introduzione
Giovedì 7 novembre sono convocate, in seduta ordindaria, la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-Regioni. Fra i punti all'ordine del giorno della Conferenza Unificata vi è l'Intesa sullo schema di decreto legislativo recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.
Il provvedimento era stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri di mercoledì 7 agosto 2024 in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118).
Riordino della materia
Il testo opera un complessivo riordino della normativa, allo scopo di razionalizzarla e adeguarla al diritto dell’Unione Europea, ridurre gli oneri regolatori, favorire la competitività e agevolare, in particolare, l’avvio delle attività economiche e l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico. In particolare, il testo riduce da quattro a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili:
- Attività libera: a differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.
- Procedura abilitativa semplificata (PAS): nei casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale, si introduce il silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente.
Per interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, si prevede l’indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. - Autorizzazione unica: per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, si norma il procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell’istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni. Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.
Una volta acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, dovranno esprimere il loro parere sul testo la Commissione parlamentare per la semplificazione e le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (A.S n. 187 e A.C. n. 187). Le Commissioni 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato e VIII (Ambiente) della Camera hanno inoltre svolto un ciclo di audizioni sul provvedimento. Il Consiglio di Stato si è espresso con parere n. 01216/2024, emesso nell’adunanza del 10 settembre 2024. Dal parere del Consiglio di Stato si evincono una serie di criticità legate all’esercizio della delega, riguardanti tanto l’iter di formazione quanto il contenuto del provvedimento.
Per approfondire
Conferenza Unificata di giovedì 7 novembre 2024
A.S. 187 - Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Comunicato stampa del Consiglio dei ministri di mercoledì 7 agosto 2024
Dossier n. 347 a cura del Servizio Studi della Camera
Nota di lettura - n. 181a cura del Servizio del Bilancio
Ultimo aggiornamento: 31-10-2024, 11:23