Bonus Natale, istruzioni operative dall'INPS dopo il ritocco legislativo - redigo.info

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L’articolo 2 del Dl n. 167/2024, rubricato «Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l’estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze», apporta modifiche all’articolo 2-bis del dl n. 113/2024 (di seguito “Decreto Omnibus”), che ha introdotto l’erogazione una tantum, per l’anno 2024, di un’indennità di importo pari a 100 euro (di seguito anche bonus) a favore di taluni lavoratori dipendenti.

Il bonus di 100 euro viene esteso

Con circolare 22/2024, INPS fornisce istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione, in merito alle modifiche intervenute. Restano ferme, per quanto compatibili, le indicazioni rese con la circolare 10 ottobre 2024 n. 19/E.

La novella prevede che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, nulla disponendo – contrariamente alla formulazione previgente – con riferimento al coniuge o
all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale.

In altri termini, non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. Ne deriva, quindi, che il bonus, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Il caso

L’articolo in esame inserisce, inoltre, il nuovo comma 2-bis nell’articolo 2-bis del Decreto Omnibus, per effetto del quale si prevede che l’indennità in argomento «non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità». Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:

− coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
− conviventi di fatto (ai sensi dell’art. 1, c. 36 e 37, Legge n. 76/2016).

Redazione redigo.info

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