La Suprema Corte ha affermato che il dirigente medico che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche se a causa di un erroneo criterio di calcolo del debito orario minimo assolto adottato dall’ASL, non ha diritto a un compenso supplementare. Ciò in quanto la retribuzione dovuta al sanitario non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, cosicché l’azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di far eventualmente valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.
Digest/ Comunicado
Corte di Cassazione Ord. 20/11/2024, n. 29969 – Dirigente medico - FNOMCeO
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Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO
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