E’ in Gazzetta Ufficiale n. 284 il dm 21 novembre 2024, che definisce le modalità con cui attestare dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework – TCF).
I contribuenti e il rischio fiscale
Riguarda i soggetti ammessi, o che hanno presentato istanza di adesione, al regime di adempimento collaborativo prima che entrasse in vigore il DLgs. 221/2023, tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato.
Entro la fine del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del decreto – poi con cadenza almeno triennale – i soggetti interessati acquisiscono una certificazione.
La certificazione viene rilasciata dai professionisti abilitati
Essa attesta l’avvenuto svolgimento, da parte del contribuente, di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati svolti correttamente.
La certificazione è rilasciata dai professionisti ad essa abilitati (art. 4, c. 1-bis, DLgs. 128/2015), in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nelle linee guida di cui all’art. 4, c. 1-quater del medesimo decreto.
In caso di certificazione accertata dall’Agenzia delle Entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato è oggetto di comunicazione, da parte della stessa Agenzia, ai Consigli nazionali dell’ordine professionale di appartenenza per le determinazioni di competenza.
Redazione redigo.info