Come viene regolato il diritto di abitazione nella successione legittima? Quali sono i requisiti per accedervi e quali implicazioni giuridiche e fiscali comporta? Un tema che va oltre il mero aspetto patrimoniale, mirando a salvaguardare la continuità e la stabilità nella vita del coniuge superstite
Nell’ambito delle successioni, il diritto di abitazione rappresenta una tutela importante per il coniuge superstite, consentendogli di mantenere la residenza nella casa familiare anche in presenza di altri eredi. Questo diritto, disciplinato dal Codice Civile, si applica automaticamente al momento dell’apertura della successione, garantendo al coniuge non solo il godimento della casa coniugale ma anche l’uso dei beni mobili che la corredano.
La domanda
Buongiorno,
so che l’argomento non è attinente espressamente ai lasciti testamentari, ma leggo la vostra rubrica e ho visto che trattate anche altri argomenti relativi alle successioni. Vorrei chiedervi: in caso di successione legittima, il diritto di abitare nella casa coniugale del coniuge superstite come viene regolato?
Grazie.
Il diritto di abitazione: definizione e normativa
Il diritto di abitazione è un diritto reale di godimento su cosa altrui. È un diritto personale, riconosciuto esclusivamente a persone fisiche (non a enti o soggetti con personalità giuridica).
L’articolo 1022 del Codice Civile stabilisce:
“Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.”
In ambito successorio, il diritto di abitazione è disciplinato anche dall’articolo 542 del Codice Civile, che prevede:
“Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.”
Il diritto di abitazione nella successione legittima
Nel caso di una coppia sposata o unita civilmente, quando uno dei due partner viene a mancare, la legge attribuisce al coniuge superstite non solo la quota di legittima, ma anche il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili presenti nell’abitazione. Questo diritto è garantito anche in presenza di altri eredi.
Vediamo i dettagli:
- Residenza familiare:
Il diritto di abitazione si applica esclusivamente alla casa adibita a residenza familiare, purché questa sia di proprietà comune o del coniuge defunto. - Utilizzo dei mobili:
Il coniuge superstite ha diritto anche all’uso dei mobili che arredano la casa, a condizione che siano di proprietà del defunto o comuni. - Esclusività del diritto:
Anche in presenza di figli o altri eredi, solo il coniuge superstite gode del diritto di abitazione e dell’uso dei mobili. Gli altri eredi non hanno alcun diritto su questi beni per quanto riguarda il loro utilizzo. - Decorrenza del diritto:
Il coniuge superstite acquisisce il diritto di abitazione immediatamente al momento dell’apertura della successione, a condizione che abbia la residenza effettiva nella casa al momento del decesso del partner. - Incedibilità del diritto:
I diritti di abitazione e di uso non possono essere né ceduti né locati a terzi. - Obblighi fiscali:
Il coniuge superstite è tenuto al pagamento di tutte le imposte e tributi relativi all’intero immobile. Gli altri eredi non sono gravati da tali obblighi.
Aspetti giuridici e morali
Le disposizioni dell’articolo 542 del Codice Civile rientrano nella cosiddetta “legittima qualitativa” e si sommano alla quota ereditaria spettante al coniuge superstite in termini quantitativi.
Questa norma si distingue per la sua natura non puramente patrimoniale. Il legislatore ha voluto tutelare il coniuge superstite sotto il profilo morale, garantendogli la possibilità di mantenere la continuità delle sue abitudini e la stabilità emotiva, consentendo di vivere nella casa familiare per il resto della vita.
Grazie a queste disposizioni, il coniuge superstite può conservare un legame tangibile con l’ambiente in cui ha condiviso la vita con il proprio partner.
Domande e informazioni sui lasciti solidali e donazioni in memoria
Per ricevere informazioni più dettagliate è possibile consultare la pagina dedicata del sito di Ai.Bi., scrivere alla mail lasciti@aibi.ito, oppure chiamare il numero 02.98822332.