L’apprendista eseguirà esclusivamente mansioni oggetto del contratto di apprendistato professionalizzante finalizzate all’acquisizione delle specifiche competenze professionali. Il datore di lavoro non potrà assegnare mansioni diverse. Ove inidoneo, fisicamente o psichicamente, tanto da impedire al datore di impartirgli la formazione a lui di riceverla, si rende legittimo il licenziamento.
La Corte di Cassazione – sentenza n. 30657/2024 – si discosta dalla pronuncia di secondo grado che pone in capo al datore l’obbligo di verificare la possibilità di assegnare al lavoratore altre mansioni, anche inferiori, prima di giungere a licenziare: obbligo che, considerate le caratteristiche peculiari del contratto di apprendistato professionalizzante, non sussiste.
Ed in effetti, il contratto di apprendistato professionalizzante si caratterizza non solo per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si instaura se non si recede, anche e soprattutto per una prima, propedeutica ed imprescindibile fase: la formazione. Quando questa risulta impossibile – ad esempio, per l’inidoneità di cui sopra – sul datore di lavoro non grava alcun obbligo di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, in quanto l’impossibilità di utilizzare il lavoratore nelle mansioni oggetto del contratto comporta il venir meno della causa del contratto stesso.
Redazione redigo.info