In data 01 ottobre u.s. è entrato un nuovo obbligo normativo D.L. 19/2024 per tutte le imprese edili ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili così definiti dall’art. 89 c.1, lett.a) del D.Lgs. 81/2008, in quanto sono tenuti al possesso della patente a crediti con un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2024, durante questa fase era sufficiente presentare un’autocertificazione sostitutiva all’Ispettorato del Lavoro attraverso mezzo PEC ufficiale.
Si evidenzia, che questo obbligo non riguarda esclusivamente le imprese classificate come “edili”, ma si applica anche a quelle che, pur non avendo un’attività strettamente legata all’edilizia, svolgono attività all’interno dei cantieri. Sono incluse, ad esempio, le imprese coinvolte nelle seguenti tipologie di lavori:
- Costruzione e costruzione civile
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture e infrastrutture
- Riparazione di edifici e componenti strutturali
- Demolizione di costruzioni
- Risanamento e bonifica di aree e materiali contaminati
- Ristrutturazione edilizia e restauro conservativo
- Attività di ingegneria civile elencate nell’Allegato X del D.lgs. n. 81/2008.
Dal 1° novembre, è entrato in vigore l’obbligo di possedere la patente a crediti, richiedibile esclusivamente tramite il portale telematico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), pena il divieto di operare nei cantieri. Pertanto, non è più valida la sola autocertificazione.
La patente a crediti in edilizia è un provvedimento introdotto per garantire la legalità e migliorare la gestione della sicurezza nei cantieri. Ogni impresa edile o lavoratore autonomo che opera nei cantieri temporanei o mobili deve esserne in possesso, la stessa viene rilasciata in formato digitale tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Appena effettuata la registrazione, viene attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti, con possibilità di incrementare fino ad un max di 100, quest’ultimo in base a parametri circa la storicità dell’impresa e gli investimenti in materia di sicurezza e formazione.
Questo sistema è stato introdotto per premiare le aziende che operano in conformità delle normative vigenti, al contrario, di revocare o sospendere la patente in caso di gravi violazioni. In caso poi di infortuni o incidenti gravi, il punteggio viene decurtato, e il recupero dei crediti persi richiede un processo di valutazione riguardo le misure di sicurezza dell’impresa. La patente a punti è quindi un meccanismo di controllo e prevenzione, finalizzato a garantire la sicurezza dei lavoratori e la corretta esecuzione dei lavori nei cantieri.
Premesso quanto sopra, a far data dal 01 novembre 2024, l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva inviata via PEC all’INL ha perso la sua validità, e per poter operare nei cantieri, le imprese sono tenute al possesso della patente a crediti ottenuta tramite il portale. L’iter per richiedere ed ottenere il rilascio della patente a punti in edilizia è il seguente:
- Accedere al Portale dell’INL attraverso credenziali Spid o della CIE.
- La richiesta della patente a crediti può essere presentata dal legale rappresentante dell’azienda o dal lavoratore autonomo. In alternativa, è possibile delegare un professionista abilitato (come un consulente del lavoro, un commercialista, un avvocato o un CAF), munito di autorizzazione scritta, come previsto dall’art. 1 della Legge 12/197.
- Una volta effettuato l’accesso, compilare il modulo in tutti suoi campi, dove saranno specificati i requisiti tecnici e le informazioni da inserire (iscrizione alla CCIAA, adempimento obblighi formativi, DURC, DVR, DURF, designazione RSPP;
- Dopo aver completato la domanda, il portale genererà una ricevuta in formato PDF contenente un codice alfanumerico unico, che identifica la patente digitale.
- Aggiornare le figure più importanti per la sicurezza nei cantieri, come il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), e siano informate ed allineate sui nuovi requisiti per la patente a crediti, come previsto dalla normativa aggiornata.
La norma, ha esonerato alcune categorie dell’obbligo della Patente a Crediti. In particolare:
- Fornitori di beni e servizi di natura intellettuale: Coloro che forniscono solo beni o servizi intellettuali nei cantieri non sono obbligati a richiedere la patente.
- Imprese con certificazione SOA (classifica III o superiore): Le imprese che possiedono una qualificazione SOA di livello III (valore di appalto pubblico pari o superiore a € 1.033.000) o superiore non sono soggette all’obbligo di patente, poiché la certificazione SOA già attesta la loro qualificazione nei lavori pubblici.
Di seguito si riportano alcune condizioni importanti:
- Le imprese con meno di 15 crediti possono continuare le attività solo in specifiche situazioni. In particolare, è consentito completare un appalto o subappalto se almeno il 30% del valore complessivo del contratto è già stato realizzato.
- In caso di perdita di crediti al di sotto della soglia minima, il recupero del punteggio è possibile solo previa valutazione di una Commissione territoriale, composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. Tale Commissione esamina l’effettivo impegno dell’impresa in attività di formazione e investimenti per la sicurezza, assicurando che nei cantieri operino solo le imprese che rispettano le normative.
- Le nuove disposizioni INL prevedono la sospensione o la revoca della patente a crediti in determinate circostanze. La sospensione è obbligatoria in caso di infortuni mortali, ma può essere applicata anche in caso di incidenti gravi, come quelli che comportano inabilità permanente, o in presenza di rischi elevati per la sicurezza pubblica.
- La revoca della patente, invece, è prevista in caso di dichiarazioni false sui requisiti di rilascio. In questo caso, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà fare richiesta per una nuova patente solo dopo 12 mesi dalla revoca, limitando così la possibilità di lavorare nei cantieri per un periodo significativo.
- L’inosservanza delle nuove norme comporta sanzioni economiche e misure disciplinari significative. Un’impresa o un lavoratore autonomo che opera in un cantiere senza la patente a crediti o con una patente con meno di 15 crediti è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, con un minimo di 6.000 euro. Questa multa è priva di sconti o riduzioni attraverso la procedura di diffida.
- Inoltre, chi non rispetta le normative viene escluso dalla possibilità di partecipare a lavori pubblici per un periodo di sei mesi, un provvedimento pensato per incentivare il rispetto delle norme di sicurezza e ridurre i rischi nei cantieri, a vantaggio della tutela dei lavoratori e della sicurezza pubblica.
- La normativa stabilisce obblighi chiari anche per i committenti e i responsabili dei lavori, incaricati di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi possiedano la patente a crediti o, ove previsto, un documento equivalente come l’attestazione di qualificazione SOA.
- In caso di mancata verifica del possesso della patente da parte dell’impresa, il committente o il responsabile dei lavori rischia una sanzione amministrativa che va da 711,92 a 2.562,91 euro. Anche per i casi di subappalto, la responsabilità del controllo rimane a carico di chi affida i lavori, conformemente alla normativa vigente.
Si premette che la CISAL esprime una valutazione complessivamente positiva del provvedimento, che ritiene particolarmente utile per introdurre la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, in un settore che, purtroppo, presenta una notevole criticità dal punto di vista della tutela della sicurezza dei lavoratori.
Ad oggi la patente a crediti è prevista come obbligatoria solo per l’edilizia, e, al riguardo, la CISAL ne auspica l’estensione a tutti i settori del mondo del lavoro, ovviamente attraverso una regolamentazione che tenga conto anche delle specificità di ciascuno di essi.
Sarebbe tuttavia importante poter dare vita, per tutte le imprese, a prescindere dal settore di attività, ad una disciplina normativa e regolamentare che ne consenta una valutazione della virtuosità, che sia dinamica, ovverosia sempre aggiornata all’attualità del momento.
Tale verifica, inoltre, dovrebbe essere legata ad un sistema di bonus/malus attraverso il quale, si potrebbe ipotizzare per le aziende che si dimostrassero virtuose nella loro attenzione verso la sicurezza e tutela della salute dei propri dipendenti, la concessione di benefici fiscali e/o contributivi per il periodo di riferimento.
L’attuazione di quest’ultima proposta, infine, potrebbe già essere ipotizzata per il settore edile.