Disponibile il nuovo Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo - redigo.info

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L’Amministrazione finanziaria approva il nuovo Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo, da utilizzare a partire dal 17 dicembre 2024.

Il nuovo modello è stato adeguato alle modifiche intervenute con l’emanazione del Decreto MEF del 6 dicembre 2024, attuativo del D. Lgs. n. 221/2023, che ha esteso l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

  • a decorrere dal 2024: non inferiore a 750 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2026: non inferiore a 500 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2028: non inferiore a 100 milioni di euro.

Requisiti

Tra i requisiti soggettivi quanto disposto dal D. Lgs. n. 128/2015 recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, che ha previsto l’estensione del regime ai contribuenti che appartengono ad un gruppo di imprese (inteso come insieme delle società, delle imprese degli enti sottoposti a controllo comune), a condizione che:

  1. almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati al comma 1-bis, art. 7;
  2. il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (comma 1-bis, art. 4)

In merito ai requisiti oggettivi, invece, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto n. 221/2023, il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere certificato da parte di professionisti indipendenti già in possesso di specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il modello di adesione al regime di adempimento collaborativo, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate in formato elettronico, deve essere sottoscritto e presentato per via telematica all’indirizzo PEC dell’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale.

I soggetti non residenti privi di PEC potranno presentare la domanda di accesso all’indirizzo di posta elettronica ordinaria. Gli indirizzi sono indicati nelle istruzioni per la compilazione del modello.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info

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