Con la risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 per le società o associazioni che, nel concordato preventivo biennale, aderiscono al regime di ravvedimento previsto dall’articolo 2-quater del Dl n. 113/2024.
Il documento ricorda che la risoluzione n. 50/2024 del 17 ottobre 2024 ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, dovute da chi ha aderito al ravvedimento.
In merito al pagamento delle imposte, vediamo nello specifico quali sono due le casistiche prese in considerazione dalla risoluzione n.1/E.
Soci e associati nella risoluzione
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2024 stabilisce che, per le società e le associazioni, l’opzione di adesione al ravvedimento operoso deve essere esercitata presentando i modelli F24 relativi al pagamento delle imposte sostitutive, sia per l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che per le imposte sui redditi da parte dei soci o associati.
Nel caso del versamento da parte dei soci o associati, le generalità e i relativi codici fiscali dovranno essere indicati sul modello F24 nella sezione “Contribuente”. Inoltre, nel campo “Codice fiscale del coobbligato”, sarà necessario inserire il codice fiscale della società o dell’associazione, accompagnato dal codice identificativo “73” che ora viene etichettato come “Contribuente – Società”.
La risoluzione chiarisce che i versamenti già effettuati senza queste informazioni restano comunque validi.
Pagamento delle imposte effettuato dalla società o dall’associazione
Il collegato fiscale (art. 7, comma 1, lettera a-bis, Dl n. 155/2024) consente alle società o alle associazioni di versare, in luogo dei soci o associati, il contributo sostitutivo delle imposte sui redditi e delle relative imposte addizionali per i redditi prodotti in forma associata.
Nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla composizione della società. Il versamento deve coprire l’intero importo dell’imposta dovuta, anche se rateizzato. Inoltre, l’imposta sostitutiva dell’IRAP deve essere versata dalla società o dall’associazione con il codice tributo “4076”.
Redazione redigo.info