Villette a schiera e Superbonus 110: confermata la proroga al 30 giugno 2023 | e-COstruzioni.com

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In data 23 marzo 2023, la Commissione Finanze della Camera dei deputati ha approvato gli emendamenti al Decreto-Legge n. 11/16 febbraio 2023, con particolare riguardo alle deroghe al divieto di sconto in fattura e di cessione del credito per determinati interventi e alla proroga al 30 giugno 2023 per la rendicontazione dei lavori effettuati su villette a schiera e unifamiliari.
Secondo quanto previsto dal DL 176/2022 (Decreto Aiuti Quater) e dalla Legge di Bilancio 2023, l’aliquota di detrazione per villette a schiera, ville singole e bifamiliari con unità abitative affiancate resta fissata al 110% per le spese di riqualificazione sostenute alla data del 31 marzo 2023, a patto che i lavori svolti entro il precedente 30 settembre 2022 fossero stati completati per il 30%.
Gli ultimi emendamenti fanno slittare il limite per la chiusura dei lavori al prossimo 30 giugno 2023, ma mantengono invariate la data e le condizioni imposte al 30 settembre 2022. Affinché diventi certo ciò che oggi è (ancora) dato per scontato è necessario attendere l’approvazione definitiva della legge di conversione e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nuove scadenze (reali e possibili) per il Superbonus 110

Grazie agli emendamenti appena approvati, i proprietari di villette a schiera e più in generale di abitazioni unifamiliari che non abbiano ancora concluso i lavori iniziati in regime di Superbonus 110%, potranno dormire sonno tranquilli e continuare a godere della detrazione del 110% fino al 30 giugno 2023.
Avranno così a disposizione ulteriori tre mesi, a patto di aver completato il 30% dei lavori entro lo scorso 30 settembre 2022. Ultime indiscrezioni fanno addirittura riferimento a un ulteriore slittamento: dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.
Resta invece del 90% (Superbonus 90% – 2023) la detrazione per chi ha iniziato i lavori dopo il 1 gennaio 2023. Così come restano immutate le condizioni perché se ne possa usufruire: 1. essere proprietario o titolare del diritto di godimento sull’unità immobiliare 2. l’unità abitativa da riqualificare deve essere adibita ad abitazione principale 3. il reddito di riferimento (inteso come quoziente familiare) di chi ne fa richiesta deve essere inferiore ai 15.000 € (NB: il quoziente familiare non è l’ISEE).

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