L’INPS, con la circolare n. 37 del 5 febbraio 2025, ha fornito chiarimenti in merito al “trascinamento” delle giornate lavorative per i lavoratori agricoli a tempo determinato. Questo riguarda il riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, di un numero di giornate aggiuntive rispetto a quelle effettivamente lavorate nel 2024.
Tali giornate sono necessarie per raggiungere il totale delle giornate lavorative svolte nell’anno precedente, in relazione agli interventi di prevenzione e compensazione dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali. Il beneficio si estende anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che hanno usufruito degli stessi interventi.
I soggetti beneficiari del “trascinamento”
Il beneficio è rivolto ai lavoratori che, nell’anno 2024, abbiano prestato servizio per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola, come definita dall’articolo 2135 del codice civile, che abbia ricevuto almeno uno degli interventi previsti dall’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 102/2004 e che si trovi in una zona riconosciuta come calamitata dalla Regione.
Per il “trascinamento” di cui si parla, è necessario che le giornate di lavoro siano state svolte presso gli stessi datori di lavoro
Come inviare la dichiarazione di calamità
Le aziende interessate devono inviare telematicamente la dichiarazione di calamità tramite il servizio “Aziende agricole: Dichiarazione calamità” sul sito dell’INPS, indicando le aree calamitati secondo le disposizioni regionali.
Per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, è necessario inviare il modulo “SC95” alle Strutture competenti dell’INPS, disponibile nella sezione “Moduli” del sito. La trasmissione deve avvenire entro il 24 febbraio 2025 per permettere la validazione delle domande in tempo utile per gli elenchi annuali 2024.
Redazione redigo.info