Lavoratori impatriati: nuove indicazioni dall'Agenzia delle Entrate - redigo.info

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull’applicazione del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, in risposta a due interpelli. Il nuovo regime fiscale, introdotto dal D.Lgs. n. 209/2023, riguarda i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2024; ulteriori precisazioni riguardano la riduzione della base imponibile e la valutazione dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. È questo il contenuto delle risposte ad interpello n. 53 e n. 55 del 28 febbraio 2025.

Residenza all’estero e riduzione base imponibile

La risposta n. 53 riguarda un contribuente che chiede delucidazioni sul periodo minimo di residenza all’estero prima di trasferirsi in Italia, considerando che ha interrotto il rapporto di lavoro con il datore estero. Secondo la normativa del nuovo regime fiscale agevolato per impatriati, i redditi prodotti in Italia sono tassati al 50% fino a 600.000 euro, se il lavoratore non è stato residente in Italia negli ultimi tre anni.

Il periodo minimo di residenza all’estero aumenta da tre a sei o sette anni, a seconda che il lavoratore fosse o meno impiegato in Italia dallo stesso datore di lavoro. Nel caso specifico, il periodo minimo sarà di sette anni, applicabile anche se il lavoratore ha interrotto il lavoro dipendente per attività autonoma.

La risposta, inoltre, conferma che il regime fiscale agevolato per gli impatriati prevede una riduzione del 40% della base imponibile in caso di figli minori. L’Agenzia chiarisce che questa riduzione è applicabile se il figlio minore o adottivo risiede in Italia durante il periodo in cui il lavoratore beneficia del regime. Oltretutto, se i figli diventano maggiorenni durante il periodo agevolato, non perdono il beneficio.

In aggiunta, l’Amministrazione conferma che entrambi i genitori possono beneficiare della riduzione, a condizione che rispettino tutte le condizioni previste dalla normativa, a meno che non ci siano disposizioni specifiche che stabiliscano un trattamento differenziato.

Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

La risposta n. 55, invece, riguarda i requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, in particolare il requisito di “elevata qualificazione o specializzazione” previsto dall’articolo 5 del suddetto decreto.

Un contribuente chiede se un titolo di istruzione superiore di almeno tre anni sia sufficiente per accedere al regime. L’Agenzia spiega che, secondo i principi generali dell’interpello, non è possibile valutare i titoli di qualificazione o specializzazione, poiché ciò riguarda questioni di fatto e non interpretative.

Inoltre, il decreto rinvia a norme non fiscali (come il TUI e il D.Lgs n. 206/2007) per l’individuazione dei requisiti, il che esclude la possibilità di trattare tali questioni in sede di interpello.

Redazione redigo.info

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