Buoni postali fruttiferi prescritti: risarciti i titolari La sentenza del Giudice di pace conferma l'impegno della campagna “Buono tradito” di Confconsumatori: «La mancata consegna del Foglio informativo analitico da parte di Poste Italiane è una violazione degli obblighi di legge»
Parma, 12 marzo 2025 – Un’altra sentenza conferma l’impegno di Confconsumatori nella campagna “Buono tradito”. Con la pronuncia n. 225/2025 del 9 marzo 2025, infatti, il Giudice di pace di Parma ha riconosciuto a due risparmiatori il diritto al risarcimento per i danni patiti in relazione alla mancata consegna, da parte di Poste Italiane, del Foglio informativo analitico che sarebbe stato necessario per rendere conoscibili le condizioni dei Buoni sottoscritti, tra cui la durata e la scadenza degli investimenti.
IL CASO – Padre e figlia parmigiani erano titolari di tre Buoni postali fruttiferi del valore complessivo di 7mila euro che recavano sul retro la sola serie di appartenenza 1B8, con scadenza 18 mesi ed acquistati nel 2007. Soltanto nel 2024 si erano rivolti alla filiale di Poste italiane nella quale avevano sottoscritto i titoli, nella convinzione che i Buoni avessero durata ventennale, come altri titoli in loro possesso e aventi questa scadenza, ma si erano sentiti opporre l’avvenuta prescrizione. Padre e figlia, a quel punto, avevano chiesto il risarcimento del danno per non avere mai ricevuto il Foglio informativo analitico che avrebbe permesso di conoscere, tra le altre cose, l’effettiva scadenza dei titoli.
LA TUTELA – Dopo il reclamo della famiglia dei risparmiatori nei confronti di Poste italiane e il diniego di Poste alla possibilità di risarcire il danno, i titolari dei Buoni hanno deciso di intraprendere la causa civile, tramite il legale di Confconsumatori, per accertare la responsabilità di Poste italiane rispetto al dovere di informazione verso la clientela e per chiederne di conseguenza la condanna al risarcimento del danno subìto per effetto del mancato ricevimento del Foglio informativo analitico.
LA SENTENZA – Il Giudice di pace di Parma, constatando come la mancata consegna del foglio illustrativo ha determinato la violazione di un esplicito obbligo di legge ed ha cagionato a parte ricorrente un danno per la perdita del diritto di ottenere la restituzione del capitale maggiorato degli interessi dovuti per intervenuta prescrizione del titolo, ha riconosciuto così il diritto dei due risparmiatori ad essere risarciti del danno causato dalla condotta omissiva di Poste italiane, danno quantificato nell’importo dei Buoni azionati, oltre agli interessi legali rivalutati di anno in anno dalla scadenza dei singoli Buoni.
LA TUTELA – «Ancora una pronuncia che rende giustizia ai risparmiatori che non sono stati correttamente informati – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori che ha assistito i due risparmiatori nella causa – perché anche questa sentenza riconosce la violazione dell’esplicito obbligo di legge gravante su Poste Italiane, vale a dire quello di consegnare il Foglio informativo unitamente alla sottoscrizione dei Buoni postali».
Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi agli sportelli locali di Confconsumatori (contatti: www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori) o scrivere allo Sportello online dell’associazione: (www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema/).
- confadmin
- Marzo 12, 2025
- 123
- No Comments
- buoni postali, giudice di pace, Poste, poste italiane
- Dalle Sedi, Emilia Romagna, Risparmio e Investimenti