Pubblicato sulla Gu n. 70 il Decreto del Ministero dell’agricoltura del 19 febbraio 2025, relativo al piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025.
Il decreto regola la gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2025, nonché i criteri e le modalità di intervento:
- del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (art. 1, comma 515, Legge n. 234/2021);
- del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), che promuove interventi di prevenzione atti a fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti (D. Lgs. n. 102/2004) ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 2021/2025;
- del Piano strategico nazionale della PAC (psp) 2023 – 2027, che orienta la politica agricola e di sviluppo rurale in Italia, individuando fabbisogni, priorità e interventi volti a sostenere il sistema agricolo nazionale.
Polizze assicurative
Sono ammissibili al sostegno pubblico i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici con compagnie di assicurazione che operano nell’ambito del sistema di gestione del rischio – SGR, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea; in caso di polizze collettive, anche l’organismo collettivo di difesa di riferimento deve risultare abilitato ad operare nel sistema tramite sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea.
Fondi mutualità danni
Sono ammissibili al sostegno pubblico le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai fondi di mutualità danni formalmente riconosciuti e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.
Per i fondi riconosciuti a partire dal 2024 ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023, n. 413182, sono altresì ammissibili le spese amministrative di costituzione sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento del fondo stesso e ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente.
Fondi di mutualità reddito
Sono ammissibili al sostegno pubblico le integrazioni alle quote di partecipazione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai fondi di mutualità reddito formalmente riconosciuti e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti. Per i fondi riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023 a partire dal 2024, sono altresì ammissibili al sostegno pubblico le spese amministrative di costituzione sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento del fondo stesso e ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente.
Fondo mutualistico AgriCat
Si considerano assoggettabili a copertura mutualistica da parte del fondo le colture vegetali di cui all’allegato 1, punto 1.1.
Sottoscrizione delle polizze e dei Fondi
Le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive relative al piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025 devono essere sottoscritti entro:
- il 31 marzo, per le colture a ciclo autunno primaverile;
- il 30 aprile, per le colture permanenti;
- il 30 giugno, per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura;
- il 15 luglio, per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle;
- il 31 ottobre, per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate al punto precedente), strutture aziendali e allevamenti;
- il 15 luglio, per le colture a ciclo primaverile, olivicoltura, trapiantate successivamente alla scadenza del 30 giugno;
- il 31 ottobre, per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai e piante arboree da frutto, piante da viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle, seminate o trapiantate successivamente al 15 luglio.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info