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Misure antismog a tutela della salute
Firmata l'Ordinanza inerente il "Piano d'intervento operativo per il miglioramento della qualit� dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni. Aggiornamento" da adottarsi a partire dal 1 gennaio 2025.
Limitazioni strutturali valide TUTTO L'ANNO | ||||
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Tipo veicolo | Chi non circola | Giorni e orari | Rif. | |
Persone (M1, M2, M3) e Merci (N1, N2, N3) |
- Benzina Euro 0,1 e 2 - Diesel Euro 0,1 e 2 - GPL e metano Euro 0 e 1 |
tutti i giorni (sabato e festivi compresi) con orario 0 - 24 | i | |
i: divieto di circolazione tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all'Euro 2 per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano. |
LIMITAZIONI strutturali: valide dal 15 settembre 2024 al 15 aprile 2025 | |||
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Tipo veicolo | Chi non circola | Giorni e orari | Rif. |
Persone (M1, M2, M3) e Merci (N1, N2, N3) |
- Benzina Euro 0,1 e 2 - Diesel Euro 0,1 e 2 - GPL e metano Euro 0 e 1 |
tutti i giorni (sabato e festivi compresi) con orario 0 - 24 | i |
i: divieto di circolazione tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all'Euro 2 per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano. | |||
Persone (M1, M2, M3) e Merci (N1, N2, N3) |
Diesel Euro 3 e 4 | nei giorni feriali dal luned� al venerd� con orario 8 - 19 | ii |
ii: divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal luned� al venerd�, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sar� esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5. | |||
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) | Euro 0 e 1 | tutti i giorni con orario 0 - 24 | iii |
iii: divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1. | |||
Altre limitazioni | |||
- Obbligo di utilizzare pellets certificato A1 (iv); - Divieto di abbruciamento di materiale vegetale (v); - Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso. | |||
iv: obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonch� l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore. | |||
v: divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 01 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorit�. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non � agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile. |
LIMITAZIONI temporanee: valide dal 15 settembre 2024 al 15 aprile 2025 | |||
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Livello 1 (arancio) attivo in caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 50 µg/m³ (pari al valore limite giornaliero) per 3 giorni consecutivi | |||
Tipo veicolo | Chi non circola | Giorni e orari | Rif. |
Persone (M1, M2, M3) e Merci (N1, N2, N3) |
- Benzina Euro 0,1 e 2 - Diesel Euro 0,1 e 2 - GPL e metano Euro 0 e 1 |
tutti i giorni (sabato e festivi compresi) con orario 0 - 24 | i |
i: divieto di circolazione tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all'Euro 2 per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano. | |||
Persone (M1, M2, M3) | Diesel Euro 3, 4 e 5 | tutti i giorni (sabato e festivi compresi) con orario 8 - 19 | vi |
vi: divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5. | |||
Merci (N1, N2, N3) | Diesel Euro 3 e 4 (* dal 1/1/2025 fermi anche gli Euro 5) | tutti i giorni (sabato e festivi compresi) con orario 8 - 19 | vii |
vii: divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4. | |||
ii: divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal luned� al venerd�, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; dal 15 settembre 2023, il divieto sar� esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5. | |||
Ciclomotori e Motocicli (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) | Euro 0 e 1 | tutti i giorni con orario 0 alle 24 | iii |
iii: divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1. | |||
Altre limitazioni | |||
- Obbligo di utilizzare pellets certificato A1 (iv); - Divieto di abbruciamento di materiale vegetale (v); - Divieto di utilizzo di stufe e caminetti a legna che non sono in grado di rispettare i valori emissivi previsti per la classe 5 stelle (viii); - Divieto assoluto di combustioni all'aperto (ix); - Introduzione del limite a 18�C per le temperature negli edifici (x); - Divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati (xi); - Divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto (xii); |
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iv: obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonch� l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore. | |||
v: divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 01 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorit�. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non � agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile. | |||
viii: divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. | |||
ix: divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (fal� rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorit�. | |||
x: introduzione del limite a 18�C (con tolleranza di 2�C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico � obbligatorio tenere le porte che comunicano con l'esterno chiuse a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno. | |||
xi: divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione e iniezione profonda (solchi chiusi). Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: spandimento a raso in strisce e spandimento con scarificazione. | |||
xii: divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al D.Lgs 75/2010; sono fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato e contestuale alla distribuzione. | |||
Livello 2 (rosso) attivo in caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 75 µg/m³ (pari a 1,5 volte il valore limite giornaliero) per 3 giorni consecutivi | |||
Tipo veicolo | Chi non circola | Giorni e orari | Rif. |
Persone (M1, M2, M3) e Merci (N1, N2, N3) |
- Benzina Euro 0,1 e 2 - Diesel Euro 0,1 e 2 - GPL e metano Euro 0 e 1 |
tutti i giorni (sabato e festivi compresi) con orario 0 - 24 | i |
i: divieto di circolazione tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all'Euro 2 per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano. | |||
Persone (M1, M2, M3) e Merci (N1, N2, N3) |
Diesel Euro 3, 4 e 5 | tutti i giorni (sabato e festivi compresi) con orario 8 - 19 | vi-vii-xiii |
vi: divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dall |
Redazione Web Città di Torino