Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l’adozione del Decreto n. 41 del 31 marzo 2025, che contiene il “61° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”, in conformità con il Decreto Interministeriale 11 aprile 2011. Questo decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche, previste dall’Allegato VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e stabilisce i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, dello stesso decreto. Il nuovo elenco sostituisce integralmente il 60° Elenco, pubblicato il 10 marzo 2025.
Le modifiche introdotte riguardano in particolare alcune società. A partire dal 31 marzo, sono state apportate modifiche a società come CENPI s.c.r.l., CERTIFOR S.r.l., EN.P.I. s.r.l., VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l. e VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l. Inoltre, è stata cancellata la società SEB Servizi Elettrici Branchi s.r.l. per rinuncia. L’elenco sostituisce completamente il precedente, adottato con decreto del 10 marzo 2025.
Le verifiche periodiche riguardano attrezzature di lavoro considerate ad alto rischio di incidenti, come le scale aeree a inclinazione variabile, le piattaforme di lavoro autosollevanti e gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 kg. L’obbligo di verifica, sancito dall’articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81/2008, spetta ai datori di lavoro, che devono valutare lo stato di conservazione e l’efficienza delle attrezzature a fini di sicurezza.
Il decreto stabilisce anche che la prima verifica deve essere richiesta all’INAIL, che provvederà entro 45 giorni. Se il termine scade senza risposta, il datore di lavoro può scegliere altri soggetti abilitati. La frequenza delle verifiche è definita dal Decreto Interministeriale 11 aprile 2011. I soggetti abilitati devono rispettare le normative, conservare i verbali delle verifiche in un registro informatizzato e trasmetterli trimestralmente al titolare della funzione. Inoltre, devono conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni e comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione.
Redazione redigo.info