Con il provvedimento n. 186444 del 17 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità semplificate per la comunicazione dell’esito negativo delle attività istruttorie di controllo svolte nei confronti dei contribuenti. In particolare, è stato stabilito che tale comunicazione possa avvenire mediante messaggistica inviata tramite l’app IO, l’applicazione AgenziaEntrate e la posta elettronica certificata (PEC).
Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo delineato dallo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dall’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. La norma stabilisce che, quando l’Amministrazione finanziaria avvia un’attività di controllo nei confronti di un contribuente, essa deve comunicare in forma semplificata l’esito negativo entro sessanta giorni dalla conclusione della procedura.
Il legislatore ha stabilito che un apposito provvedimento definisca le modalità di tale comunicazione e ha autorizzato l’uso di canali digitali, come la messaggistica mobile, la posta elettronica – anche non certificata – e le applicazioni istituzionali. Il suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate conferma l’utilizzo delle app IO e AgenziaEntrate, nonché della PEC, come strumenti ufficiali di notifica semplificata.
Il documento specifica inoltre le modalità con cui i contribuenti possono fornire i propri recapiti digitali, garantendo così la corretta ricezione delle comunicazioni. L’impiego della PEC trova ulteriore fondamento nell’articolo 60-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che promuove la digitalizzazione delle notifiche e delle comunicazioni, con l’obiettivo di semplificare i processi e ridurre i costi.
È importante sottolineare che la comunicazione semplificata dell’esito negativo non limita l’Amministrazione nell’eventuale esercizio futuro dei propri poteri di controllo. Le nuove disposizioni, tuttavia, non si applicano alle attività di liquidazione delle imposte, dei contributi o dei rimborsi derivanti dalle dichiarazioni, disciplinate dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972.
Redazione redigo.info