Differimento deduzioni: pronti i codici tributo per maggiori acconti - redigo.info

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Con la risoluzione n. 38 del 6 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito appositi codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento dei maggiori acconti derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto misure che incidono sulla determinazione della base imponibile per l’IRES (Imposta sul reddito delle società) e l’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), prevedendo per determinati soggetti il differimento delle deducibilità di alcune componenti negative di reddito. In sostanza, queste componenti non sono più deducibili nei periodi d’imposta originariamente previsti, ma vengono rinviate a esercizi successivi, secondo quanto stabilito dalla norma.

Le stesse disposizioni disciplinano anche gli effetti sulla determinazione degli acconti d’imposta per i periodi interessati dal differimento. In particolare, a causa dello spostamento della deducibilità, gli acconti calcolati per gli anni in questione potrebbero risultare più elevati.

L’art. 1, comma 20, della legge n. 207/2024 specifica inoltre che, con riferimento ai maggiori acconti dovuti per effetto del differimento previsto dai commi da 14 a 19, non si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, né quelle dell’articolo 4, comma 3, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. Di conseguenza, questa esclusione semplifica le modalità di versamento degli importi aggiuntivi.

Per rendere possibile il corretto adempimento tramite modello F24. l’Agenzia ha quindi istituito i seguenti codici tributo, validi per il versamento dei maggiori acconti relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e a quello successivo:

  • 2007 – Maggior acconto I rata IRES;
  • 2008 – Maggior acconto II rata IRES o in un unica soluzione;
  • 3881 – Maggior acconto I rata IRAP;
  • 3882 – Maggior acconto II rata IRAP o in un unica soluzione.

Inoltre, tutti i codici fanno riferimento all’art. 1, comma 20, della legge n. 207/2024.

Redazione redigo.info

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