Indennità di discontinuità 2025 per i lavoratori dello spettacolo - redigo.info

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La circolare INPS n. 101/2025 effettua una ricognizione della disciplina sull‘indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo, misura il cui scopo è garantire ad essi un sostegno economico in ragione della specificità del settore e del carattere, per l’appunto, strutturalmente discontinuo delle loro prestazioni di lavoro. Conseguire il sostegno è subordinato alla titolarità di specifici requisiti (cittadinanza, residenza, reddito, giornate accreditate, ecc…), aggiornati dall’art. 1, co. 611, L. 207/2024Legge di Bilancio per il 2025.

Gli ulteriori requisiti dell’Indennità di discontinuità

Oggi, in forza del requisito reddituale è richiesto il possesso non solo del reddito connesso all’attività da lavoro per cui è prevista l’iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), anche di un reddito ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta antecedente alla presentazione dell’istanza. Parimenti, in forza del requisito contributivo il lavoratore deve aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo.

Ora i termini e le modalità di presentazione: dal 1° gennaio 2025, l’istanza può essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno, a pena di decadenza. Se detta data cade di domenica, o in altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo (per il 2025, la conseguente istruttoria è iniziata da maggio).

Di seguito gli strumenti di tutela dei lavoratori in caso di reiezione della domanda:

– istanza di riesame, accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, il cui termine (non perentorio) per proporla è di 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di reiezione;
– ricorsi amministrativi, per i quali la competenza a decidere é del Comitato provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento, da presentare on line o mediante gli istituti di patronato o gli intermediari autorizzati, entro 90 giorni dalla data in cui si è avuto conoscenza del provvedimento. Se struttura territoriale non adotta decisioni, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Chiude i dettagli operativi della Circolare il regime decadenziale di un anno entro cui esperire azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione: decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo o, in alternativa, dalla scadenza dei termini fissati per la conclusione del procedimento stesso.

Redazione redigo.info

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