Rinnovato il CCNL Metalmeccanica cooperative: aumentano gli importi del minimo e dell'elemento perequativo - redigo.info

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E’ stata siglata il 17 giugno 2025 l’ipotesi di accordo che riguarda il CCNL Metalmeccanica cooperative (Cod. CNEL C016): il settore occupa circa 15mila lavoratori.

La nuova disciplina decorre dal 17 giugno 2025 e scadrà il 30 giugno 2028. L’ipotesi di accordo verrà sottoposta a referendum entro il prossimo 11 luglio.

CCNL Metalmeccanica cooperative 2024-2028: cosa cambia

Dati retributivi

L’incremento salariale complessivo, pari a 200 € mensili (par. C3), sarà erogato in 4 tranche:

  1. giugno 2025;
  2. giugno 2026;
  3. giugno 2027;
  4. giugno 2028.
LivelloMinimi dal 01/06/2025Minimi dal 01/06/2026Minimi dal 01/06/2027Minimi dal 01/06/2028
A12.994,63 €3.054,52 €3.115,61 €3.211,51 €
B32.717,15 €2.771,49 €2.826,92 €2.913,93 €
B22.498,99 €2.548,97 €2.599,95 €2.679,98 €
B12.329,32 €2.375,91 €2.423,43 €2.498,02 €
C32.173,17 €2.216,63 €2.260,96 €2.330,56 €
C22.029,17 €2.069,75 €2.111,14 €2.176,13 €
C11.987,14 €2.026,88 €2.067,42 €2.131,06 €
D21.945,13 €1.984,03 €2.023,71 €2.086,00 €
D11.754,06 €1.789,14 €1.824,92 €1.881,10 €
La quota complessiva minima riconosciuta (200 € – par. C3) potrà aumentare per effetto di un valore dell’IPCA complessivamente più alto.

Elemento perequativo

Le aziende prive di contrattazione di secondo livello corrispondono ai dipendenti, unitamente alla retribuzione del mese di giugno, un importo a titolo di elemento perequativo: a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo dell’elemento perequativo è elevato a 500 € lordi annui. Detta somma è omnicomprensiva e non incidente sul Tfr, spetta a tutti i dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno, sarà riproporzionato in caso di part-time e in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nel precedente anno.

Welfare

I lavoratori in forza al 1° giugno di ogni anno (o assunti successivamente) con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (che abbiano maturato almeno 3 mesi anche non consecutivi di anzianità di servizio) hanno diritto a strumenti di Welfare.

A decorrere dal 1° giugno 2025, le aziende riconosceranno ai dipendenti i seguenti valori, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo:

  • 220 €, dal 1° giugno 2025;
  • 230 €, dal 1° giugno 2026;
  • 240 €, dal 1° giugno 2027;
  • 250 €, dal 1° giugno 2028.

Detti importi non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi di costi fiscali o contributivi a carico azienda.
I lavoratori potranno destinare i valori del Welfare al Fondo Previdenza Cooperativa o al Fondo di assistenza sanitaria.

Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2026 verrà introdotta una nuova garanzia nell’ambito dell’assistenza sanitaria in caso di insorgenza di stati di non autosufficienza permanente insorti durante il rapporto di lavoro. Il contributo garantirà a fronte dell’evento una copertura di spesa pari a 500 € erogata per tutta la vita del lavoratore. A parità di prestazioni erogate, le aziende verseranno un contributo (comprensivo del premio LTC) pari a:

  • 215,4 € annui, dal 1° gennaio 2026;
  • 243 € annui, dal 1° gennaio 2027;
  • 270,6 € annui, dal 1° gennaio 2028.

Tempo determinato

Le Parti hanno individuato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2015, le condizioni che consentono di estendere la durata di un contratto di lavoro a tempo determinato da 12 a 24 mesi:

  • punte di intensa attività;
  • esecuzione di opere/servizi/appalti definiti o predeterminati nel tempo;
  • fase di avvio di nuove attività;
  • sviluppo straordinario delle attività di impresa aventi carattere di temporaneità (ricerca, progettazione, sperimentazioni tecniche, produttive e organizzative);
  • sostituzione di personale assente, con diritto alla conservazione del posto.

Limiti. Il numero massimo dei lavoratori assunti con contratto a termine è pari al 20% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (18% per le aziende che occupano oltre 400 dipendenti).

Permessi

Con decorrenza 1° gennaio 2026, ai lavoratori turnisti che operano in sistemi di turnazione di 21 turni settimanali che comprendono il turno notturno/di sabato o domenicale, è riconosciuto un ulteriore permesso annuo retribuito di 8 ore.
Visite specialistiche. Ai lavoratori con età pari o superiore a 50 anni è riconosciuto un ulteriore permesso retribuito di 8 ore su base annua, per l’effettuazione di visite mediche specialistiche debitamente certificate.

Congedo parentale

L’azienda riconoscerà ai lavoratori, per i primi due mesi di congedo parentale spettante, l’intera retribuzione globale (ad integrazione di quanto previsto dalla legge).

Scarica la Guida pratica del CCNL “CCNL C016 – Addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche” aggiornata alla data 17 Giugno 2025. È disponibile qui ed ora in formato PDF.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info

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