E’ stata siglata il 17 giugno 2025 l’ipotesi di accordo che riguarda il CCNL Metalmeccanica cooperative (Cod. CNEL C016): il settore occupa circa 15mila lavoratori.
La nuova disciplina decorre dal 17 giugno 2025 e scadrà il 30 giugno 2028. L’ipotesi di accordo verrà sottoposta a referendum entro il prossimo 11 luglio.
CCNL Metalmeccanica cooperative 2024-2028: cosa cambia
Dati retributivi
L’incremento salariale complessivo, pari a 200 € mensili (par. C3), sarà erogato in 4 tranche:
- giugno 2025;
- giugno 2026;
- giugno 2027;
- giugno 2028.
| Livello | Minimi dal 01/06/2025 | Minimi dal 01/06/2026 | Minimi dal 01/06/2027 | Minimi dal 01/06/2028 |
| A1 | 2.994,63 € | 3.054,52 € | 3.115,61 € | 3.211,51 € |
| B3 | 2.717,15 € | 2.771,49 € | 2.826,92 € | 2.913,93 € |
| B2 | 2.498,99 € | 2.548,97 € | 2.599,95 € | 2.679,98 € |
| B1 | 2.329,32 € | 2.375,91 € | 2.423,43 € | 2.498,02 € |
| C3 | 2.173,17 € | 2.216,63 € | 2.260,96 € | 2.330,56 € |
| C2 | 2.029,17 € | 2.069,75 € | 2.111,14 € | 2.176,13 € |
| C1 | 1.987,14 € | 2.026,88 € | 2.067,42 € | 2.131,06 € |
| D2 | 1.945,13 € | 1.984,03 € | 2.023,71 € | 2.086,00 € |
| D1 | 1.754,06 € | 1.789,14 € | 1.824,92 € | 1.881,10 € |
Elemento perequativo
Le aziende prive di contrattazione di secondo livello corrispondono ai dipendenti, unitamente alla retribuzione del mese di giugno, un importo a titolo di elemento perequativo: a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo dell’elemento perequativo è elevato a 500 € lordi annui. Detta somma è omnicomprensiva e non incidente sul Tfr, spetta a tutti i dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno, sarà riproporzionato in caso di part-time e in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nel precedente anno.
Welfare
I lavoratori in forza al 1° giugno di ogni anno (o assunti successivamente) con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (che abbiano maturato almeno 3 mesi anche non consecutivi di anzianità di servizio) hanno diritto a strumenti di Welfare.
A decorrere dal 1° giugno 2025, le aziende riconosceranno ai dipendenti i seguenti valori, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo:
- 220 €, dal 1° giugno 2025;
- 230 €, dal 1° giugno 2026;
- 240 €, dal 1° giugno 2027;
- 250 €, dal 1° giugno 2028.
Detti importi non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi di costi fiscali o contributivi a carico azienda.
I lavoratori potranno destinare i valori del Welfare al Fondo Previdenza Cooperativa o al Fondo di assistenza sanitaria.
Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2026 verrà introdotta una nuova garanzia nell’ambito dell’assistenza sanitaria in caso di insorgenza di stati di non autosufficienza permanente insorti durante il rapporto di lavoro. Il contributo garantirà a fronte dell’evento una copertura di spesa pari a 500 € erogata per tutta la vita del lavoratore. A parità di prestazioni erogate, le aziende verseranno un contributo (comprensivo del premio LTC) pari a:
- 215,4 € annui, dal 1° gennaio 2026;
- 243 € annui, dal 1° gennaio 2027;
- 270,6 € annui, dal 1° gennaio 2028.
Tempo determinato
Le Parti hanno individuato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2015, le condizioni che consentono di estendere la durata di un contratto di lavoro a tempo determinato da 12 a 24 mesi:
- punte di intensa attività;
- esecuzione di opere/servizi/appalti definiti o predeterminati nel tempo;
- fase di avvio di nuove attività;
- sviluppo straordinario delle attività di impresa aventi carattere di temporaneità (ricerca, progettazione, sperimentazioni tecniche, produttive e organizzative);
- sostituzione di personale assente, con diritto alla conservazione del posto.
Limiti. Il numero massimo dei lavoratori assunti con contratto a termine è pari al 20% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (18% per le aziende che occupano oltre 400 dipendenti).
Permessi
Con decorrenza 1° gennaio 2026, ai lavoratori turnisti che operano in sistemi di turnazione di 21 turni settimanali che comprendono il turno notturno/di sabato o domenicale, è riconosciuto un ulteriore permesso annuo retribuito di 8 ore.
Visite specialistiche. Ai lavoratori con età pari o superiore a 50 anni è riconosciuto un ulteriore permesso retribuito di 8 ore su base annua, per l’effettuazione di visite mediche specialistiche debitamente certificate.
Congedo parentale
L’azienda riconoscerà ai lavoratori, per i primi due mesi di congedo parentale spettante, l’intera retribuzione globale (ad integrazione di quanto previsto dalla legge).
Scarica la Guida pratica del CCNL “CCNL C016 – Addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche” aggiornata alla data 17 Giugno 2025. È disponibile qui ed ora in formato PDF.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info