I Consulenti del Lavoro e gli altri intermediari fiscali abilitati non sono tenuti ad allegare alcuna visura camerale in merito all’attribuzione del codice ATECO 2025.
Così scrivono i professionisti della categoria nella Home page del loro sito internet.
Non allegare ma fornire elementi se le risultanze sono incoerenti
Lo hanno appreso dall’Istituto previdenziale che, a seguito dell’interlocuzione avvenuta con il Consiglio nazionale dell’Ordine (Cno) – che chiedeva un intervento tempestivo dopo aver ricevuto numerose segnalazioni dai Consulenti – ha inoltrato loro una comunicazione nella quale si legge che, “in sede di confronto con le sedi territoriali sull’attribuzione del codice ATECO 2025, gli intermediari non saranno tenuti, in prima battuta, ad allegare alcuna visura camerale, in quanto gli operatori sono nuovamente in grado di visualizzare i dati provenienti dalle Camere di Commercio”.
L’Inps fa anche sapere che “resta [ … ] ferma la necessità di fornire ogni elemento utile nel caso di richiesta non coerente con le risultanze camerali”.
Rammentiamo che Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore l’1 gennaio 2025 (sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022).
La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di un’articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.
La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti, non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa.
La struttura (codici e titoli) di ATECO 2025 è disponibile nel sito istituzionale dell’Istat – www.istat.it – anche nella sezione dedicata alla classificazione ATECO.
Redazione redigo.info