L'utilizzo, nei piazzali della logistica, di carrelli elevatori non dotati di sistemi di raffrescamento non fa rientrare nel campo di applicazione dell’ordinanza se il carrello è dotato di una copertura che consente di evitare l’esposizione prolungata al sole.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, elaborato dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, approvato, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna al link Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute (regione.emilia-romagna.it)