NOTA STAMPA

Roma, 29 luglio 2025 – FIRE accoglie favorevolmente il decreto di revisione del meccanismo dei Certificati bianchi da poco firmato dal MASE ed attualmente all’esame della Corte dei Conti. Le nuove regole introducono una maggiore flessibilità e semplificazioni sia per i proponenti che per la presentazione dei progetti, oltre a definire gli obblighi fino al 2030 in linea con le previsioni del PNIEC. Questo induce ad essere ottimisti circa la continuità della crescita del meccanismo in atto da qualche anno. La conferma dei vari meccanismi di flessibilità, con riduzione progressiva dei titoli virtuali negli anni, consentirebbe comunque di affrontare eventuali periodi di carenza di TEE senza eccessivi traumi. La previsione di introdurre uno schema d’aste, che sarebbe stato utile per promuovere interventi non sufficientemente supportati dei certificati bianchi, è declassata a possibilità, ma comunque rimane e dunque lascia aperto uno spiraglio. In sintesi, per quanto riteniamo che sarebbe possibile introdurre misure più spinte per ottenere di più da questo schema, riteniamo che sia stato fatto un passo avanti positivo e che ci sia spazio per ulteriori rafforzamenti nei prossimi anni, nell’interesse delle imprese, degli enti e del Paese. Come FIRE continueremo a collaborare con le Istituzioni di riferimento in quest’ottica.

Il nuovo decreto del MASE definisce gli obblighi dal 2025 al 2030 per il meccanismo dei certificati bianchi e introduce interessanti novità. Di seguito una sintesi veloce degli aspetti principali:

  • Sul fronte dei target per i distributori obbligati, è previsto un cumulato di 7,9 milioni di certificati per gli usi finali di energia elettrica e di 4,9 milioni di certificati per gli usi finali di gas naturale da presentare entro il 2030, in accordo con gli obiettivi del PNIEC. Da notare la crescita della parte elettrica rispetto a quella del gas naturale relativamente al passato, evidentemente in linea con i processi di elettrificazione e decarbonizzazione in corso.
  • Vengono confermati i titoli virtuali, dal costo di 10 euro a certificato, acquistabili dal GSE purché si sia coperta una quota dell’obbligo minimo che sale dal 40% del 2025 all’80% del 2029. Viene consolidata la finestra di novembre per la verifica degli obblighi, in aggiunta a quella di fine maggio.
  • Viene introdotta la possibilità di presentare progetti aggregati e multi-soggetto. Il titolare viene infatti definito come insieme dei soggetti che sostengono l’investimento nel caso di progetti aggregati con più di un’impresa o ente coinvolti, purché gli interventi ricadano sotto la stessa tipologia e la dimensione dei risparmi non superi i 50 tep/annui. Rimane la possibilità di avere un proponente differente dal titolare, ipotesi che nel caso di progetti multi-soggetto richiede l’acquisizione della delega da ciascuno di questi. Sono inoltre possibili raggruppamenti temporanei associazioni di imprese ed enti, purché ciascuno dei membri abbia sostenuto una quota degli investimenti. Si ampia, inoltre, la possibilità per i soggetti obbligati di presentare progetti non solo tramite società controllate/controllanti, ma anche collegate e partecipate, comprese le affiliazioni commerciali.
  • Diventa possibile valutare i consumi di baseline anche successivamente alla data di avvio della realizzazione del progetto, purché rappresentative della situazione ante intervento, e si dà maggiore flessibilità di scegliere approcci alternativi (e.g. schede di progetto o misure inferiori ai 12 mesi non rappresentative dei consumi annuali) in caso di difficoltà nel valutare i consumi di baseline, purché i valori determinati risultino inferiori al consumo di riferimento.
  • Se i risparmi generati nei primi tre anni risultano sostanzialmente costanti, è possibile optare per una modalità semplificata di riconoscimento dei TEE basata sul risparmio medio conseguito in tale periodo, purché l’entità degli stessi sia inferiore ai 250 tep/anno.
  • Si amplia il novero delle soluzioni che possono beneficiare dei certificati bianchi. L’aggiornamento della tabella dei progetti ammissibili diventa più snella: è infatti il GSE e a effettuarla, previa proposta con procedura di silenzio/assenso a 30 giorni presentata al MASE. Per le fonti rinnovabili termiche si precisa che il risparmio riconosciuto è pari ai consumi di energia fossile evitata nel caso di sostituzione di una tecnologia convenzionale alimentata da fonti non rinnovabile o all’incremento di efficienza energetica negli altri casi. I risparmi energetici generati nel settore trasporti sono inoltre equiparati a risparmi di gas naturale.
  • L’obbligo di nomina dell’energy manager permane, ma si riferisce ai singoli anni, mentre in precedenza rimaneva in vigore per tutta la vita utile, a prescindere che il soggetto rimanesse sopra la soglia d’obbligo della legge 19/1991 o meno.
  • Sono infine introdotti obblighi informativi di trasparenza per i soggetti partecipanti al mercato del GME.