Con la risposta n. 198 del 30 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle misure compensative corrisposte ai dipendenti, precisando che è irrilevante il modo in cui si forma o si accumula l’indennità. Tale principio vale anche nel caso delle indennità “equipollenti” al TFR previste per il pubblico impiego, anche quando queste includano contributi obbligatori a carico degli aventi diritto.
L’articolo 17 del TUIR prevede che siano soggetti a tassazione separata non solo il TFR ex art. 2120 c.c., ma anche le indennità equipollenti, purché commisurate alla durata del rapporto di lavoro. Sono inclusi anche importi ricevuti una tantum alla cessazione del rapporto (es. indennità di preavviso, somme risarcitorie, capitalizzazioni pensionistiche, patti di non concorrenza).
L’articolo 19, invece, disciplina i criteri di determinazione dell’imposta sul TFR e sulle indennità equipollenti: si applica un’aliquota media basata sull’anno in cui è maturato il diritto, calcolata tenendo conto delle annualità di riferimento e riduzioni specifiche (come la deduzione di una somma fissa annua per periodi lavorati). Inoltre, se le indennità sono formate anche con contributi a carico del dipendente, si effettua un’ulteriore riduzione proporzionale in base alla quota di contributo versata.
Secondo la circolare n. 2/1986 del Ministero delle Finanze, per essere equipollente al TFR, l’indennità deve essere collegata direttamente allo status di pubblico dipendente e commisurata alla durata del servizio. Rientrano in questa categoria, ad esempio, l’indennità di buonuscita prevista dal d.P.R. n. 1032/1973 per dipendenti statali, così come altre indennità di fine servizio corrisposte da enti pubblici (come enti locali, enti economici, camere di commercio, ecc.).
L’Agenzia ribadisce infine che non tutte le indennità erogate in occasione della cessazione del rapporto sono equipollenti al TFR: solo quella che presenta i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti può essere trattata fiscalmente come tale.
Redazione redigo.info