CTU. Il CNDCEC definisce l'incompatibilità per gli scritti nell'elenco speciale - redigo.info

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Agli iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 34, comma 8 del D.Lgs. 139/2005 è preclusa l’iscrizione in albi/elenchi/registri/ dai quali le autorità amministrative/giudiziarie possono attingere per disporre il conferimento di specifichi incarichi professionali: sarebbe, infatti, contraddittorio affermare che coloro che per definizione non possono esercitare la professione, iscrivendosi in appositi albi/elenchi/registri, possano essere scelti per lo svolgimento di incarichi che ricadono tra quelle attività professionali (art. 1, D.Lgs. 139/2005) il cui esercizio, per definizione, è a loro precluso.

Ciò premesso, con il Pronto ordini n. 35/2025 il CNDCEC rammenta che l’art. 4, comma 1, DM 4 agosto 2023, n. 109, prevede che possano essere iscritti nell’albo dei CTU quanti:

  • sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali o ruoli o associazioni professionali;
  • sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
  • sono di condotta morale specchiata;
  • sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
  • hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.

I successivi commi del medesimo articolo chiariscono che: gli obblighi di formazione professionale continua sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali (comma 3); il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando, con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione, l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo (comma 4).

I professionisti del Consigli nazionale precisano che in mancanza del requisito di cui al comma 4, vale a dire se l’attività professionale è stata esercitata per un periodo inferiore a cinque anni, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;

b) possesso di adeguato curriculum scientifico comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;

c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato (comma 5).

Dalla combinazione delle richiamate disposizioni dell’art. 4 del DM 109/2023 si ricava che:

a. il soggetto deve essere iscritto nell’albo;

b. l’attività professionale sia stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo, e che in assenza di quest’ultima condizione debbano ricorrere le condizioni di cui al comma 5 dell’art. 4 del DM 109/2023.

Agli iscritti nell’elenco speciale è preclusa l’iscrizione nell’albo CTU

Dai due punti soprindicati deriva che l’iscrizione all’Albo dei CTU presuppone tanto l’esercizio effettivo attuale della professione, quanto l’esercizio continuativo e pregresso dell’attività professionale.

Redazione redigo.info

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