Con il messaggio n. 2425 del 1° agosto 2025, l’INPS fornisce importanti chiarimenti in merito alla gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito della riclassificazione dell’impresa o dei rapporti di lavoro da un settore economico all’altro, in particolare tra il comparto agricolo e quello non agricolo.
L’Istituto interviene per precisare le modalità operative da adottare nei casi in cui, in seguito a provvedimenti d’ufficio, venga modificata l’inquadratura dell’attività economica svolta dal datore di lavoro. Tali modifiche comportano il passaggio della contribuzione dei dipendenti da una gestione all’altra, ad esempio dalla gestione agricola a quella dei lavoratori dipendenti non agricoli, o viceversa.
In questo contesto, l’INPS chiarisce che la riclassificazione aziendale non deve penalizzare i lavoratori coinvolti. In particolare, si esclude che gli effetti della riclassificazione, se applicati retroattivamente, possano determinare la revoca o il recupero delle indennità di disoccupazione già riconosciute, poiché ciò comporterebbe un danno ingiustificato ai lavoratori, incolpevoli rispetto a decisioni assunte unilateralmente dall’Istituto.
Quando l’INPS riclassifica un’azienda da non agricola ad agricola dopo la scadenza dei termini per presentare la domanda di disoccupazione agricola, i lavoratori mantengono il diritto alla NASpI già percepita e l’Istituto non avvia alcuna procedura di recupero degli importi.
Diversamente, se alla data di notifica della riclassificazione i termini per la nuova domanda non sono ancora scaduti, il lavoratore può presentare l’istanza per la prestazione corrispondente (NASpI disoccupazione agricola). In tal caso, l’INPS potrà procedere con una compensazione tra quanto già erogato e quanto dovuto per la nuova prestazione, entro il limite dell’importo spettante. Eventuali somme eccedenti non saranno richieste al lavoratore.
Redazione redigo.info