CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVII Legislatura
Interrogazione n. 270/A
INTERROGAZIONE CHESSA, con richiesta di risposta scritta, in merito all’attribuzione di risorse regionali per eventi sportivi su una presunta violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e uso dei fondi pubblici.
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Il sottoscritto,
PREMESSO che:
– con deliberazione 18 dicembre 2024, n. 51/29 (Criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico a valere sulla L.R. n. 7/1955. Cartelloni tematici per l’annualità 2025. Approvazione definitiva), la Giunta regionale ha approvato definitivamente il cartellone dei grandi eventi sportivi, fissando nel relativo allegato i criteri per la valutazione degli stessi, fissando, altresì, le percentuali di cofinanziamento;
– con deliberazione 16 luglio 2025, n. 38/28 (Programma di grandi eventi sportivi, aventi rilevanza mondiale, che si svolgono in Sardegna nell’anno 2025), la Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, ha approvato il “programma di grandi eventi sportivi aventi rilevanza mondiale” che si svolgeranno in Sardegna nel 2025;
– tale deliberazione richiama, non solo la legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), ma anche l’articolo 11, comma 28, della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025), che ha consentito di derogare ai criteri e massimali ordinari previsti dal cartellone sportivo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 51/29 del 2024;
– nella deliberazione della Giunta regionale n. 38/28 del 2025 sono indicati, come detto, una pluralità di eventi “selezionati” e si legge che la relativa selezione degli stessi è stata effettuata “a seguito di ricognizione condivisa con il CONI regionale”;
– la medesima deliberazione, inoltre, autorizza, in relazione ai predetti eventi selezionati, deroghe significative in termini di cofinanziamento e importi massimi rispetto a quelli fissati nella precedente deliberazione della Giunta regionale n. 51/29 del 2024, senza che risulti sulla base di quali valutazioni siano stati selezionati i suddetti eventi e senza che tali valutazioni siano state supportate da procedure comparative pubbliche;
CONSIDERATO che:
– il cartellone sportivo approvato con la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 51/29 del 2024 includeva già una selezione di eventi valutati e inseriti tramite procedura aperta, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa regionale;
– alcuni eventi selezionati ed inseriti nella deliberazione della Giunta regionale n. 38/28 del 2025 risultano già presenti nel cartellone approvato in precedenza ma saranno svolti utilizzando importi pubblici notevolmente superiori e con criteri di concessione più favorevoli rispetto a quelli previsti per tutti gli altri soggetti;
– non si comprendono i criteri oggettivi di selezione delle iniziative premiate dalla Giunta né le ragioni dell’esclusione di altri eventi di pari (o superiore) caratura;
– non si comprende il ruolo del CONI e chi lo abbia coinvolto per selezionate gli eventi selezionati con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/28 del 2025;
– la scelta effettuata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 38/28 del 2025 è in contrasto con i principi di trasparenza, pubblicità parità di trattamento, buon andamento della pubblica amministrazione e rispetto delle procedure pubbliche;
– è palese la violazione della par condicio tra i partecipanti perché quelli che hanno organizzato gli eventi non selezionati godono di un trattamento deteriore a causa delle modifiche della lex specialis;
– l’effetto finale è una discriminazione palese e una delegittimazione dello strumento del bando, svuotato di significato dal momento che l’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio ha operato successivamente in maniera autonoma e discrezionale,
chiede di interrogare la Presidente della Regione e l’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio per sapere:
1) quali siano i criteri oggettivi adottati per la selezione degli eventi sportivi inseriti nel programma approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/28 del 2025;
2) per quali motivi si sia ritenuto di modificare i massimali e i criteri di cofinanziamento per determinati eventi, senza estendere la possibilità agli altri partecipanti al cartellone sportivo previsto dalla legge regionale n. 7 del 1955;
3) se si ritenga legittimo e coerente con i principi costituzionali e amministrativi operare una distinzione così marcata tra soggetti beneficiari, con incrementi di contributo superiore al 30 per cento rispetto al previsto;
4) se sia stato acquisito il parere dell’Ufficio legale e del Servizio controlli dell’amministrazione circa la legittimità della deroga selettiva in assenza di procedura pubblica o evidenza comparativa;
5) se non si ritenga opportuno, a tutela della trasparenza e della credibilità istituzionale, revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 38/28 del 2025, o in subordine, procedere a una nuova selezione pubblica aperta a tutti gli eventi potenzialmente rilevanti su scala internazionale;
6) se la Giunta regionale intenda rendere pubblico l’elenco dettagliato degli eventi finanziati con indicazione delle somme assegnate e dei criteri specifici applicati a ciascun beneficiario.
Cagliari, 1° settembre 2025