Con la risposta n. 243 del 15 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole relative alla detrazione prevista per i figli fiscalmente a carico, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025. In particolare, ha specificato che la detrazione disciplinata dall’articolo 12, comma 1, lettera c) del TUIR spetta per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni. Il genitore può quindi applicare la detrazione a partire dal mese in cui il figlio compie 21 anni e fino al mese precedente al compimento dei 30 anni.
La norma, rispetto alla versione precedente, introduce un limite massimo di età per accedere alla detrazione, che non risultava previsto per i figli con più di 21 anni. La stessa disposizione riconosce la detrazione anche per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, purché abbia almeno 21 anni, senza porre un limite massimo di età.
Con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia ha fornito chiarimenti sull’impatto delle modifiche al TUIR, precisando che le nuove regole incidono anche su norme che fanno riferimento al medesimo articolo 12. In particolare, ha ricordato che il comma 4-ter, introdotto dal decreto-legge n. 4 del 2022, equipara ai figli per i quali spetta la detrazione anche quelli esclusi, purché soddisfino i requisiti reddituali.
La circolare ribadisce che i genitori possono comunque beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni per oneri e spese sostenute nell’interesse di figli fiscalmente a carico, anche se non rientrano più tra i soggetti per cui spetta la detrazione per figli a carico.
Infine, l’Agenzia ha confermato che le detrazioni per carichi di famiglia seguono un criterio mensile e spettano esclusivamente per i mesi in cui ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma.
Redazione redigo.info