Sulla Gazzetta Ufficiale n. 218/2025 è pubblicata la L. 131/2025. Reca disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni e rimanda ad appositi DPCM per la definizione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani che costituiscono tali zone, ai quali si applicano:
– le disposizioni di questa legge;
– l’individuazione dei Comuni destinatari delle misure di sostegno.
La L. 131 e la misura sul lavoro agile
La principale novità è introdotta dall’art. 26, riguardante l’agevolazione del lavoro agile ex L. 81/2017 nei Comuni montani al fine di contrastarne lo spopolamento. Riconosce, in definitiva, un esonero contributivo alle imprese che promuovono detta modalità di lavoro come modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che non abbia compiuto il 41° anno di età alla data di entrata in vigore della legge.
L’accesso all’agevolazione è subordinato: allo svolgimento stabile della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; al trasferimento di abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano al medesimo Comune montano.
Sono agevolati i contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), mentre resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La misura dell’esonero – riconosciuto nel rispetto dei criteri e nei limiti del massimale di retribuzione definito dal decreto attuativo e dei limiti e delle condizioni di cui ai regolamenti Ue relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – è del:
- 100% per gli anni 2026 e 2027 (nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile);
- 50% per gli anni 2028 e 2029 (massimo 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile);
- 20% per il 2030 (massimo 1.600 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile).
Contributo una tantum
Altra norma – art. 29 – riconosce un contributo una tantum per la natalità a decorrere dal 2025, nel cui valore non rilevano le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (c.d. AUU).
Il contributo è riconosciuto entro il limite complessivo di 5mln di euro annui, sempre al fine di contrastare lo spopolamento nei Comuni di cui all’art. 2, comma 1, della Legge, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all’anagrafe di uno dei predetti Comuni successivamente al 20 settembre 2025, data di entrata in vigore. Il relativo importo è determinato con decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, che dovrà essere adottato entro 6 mesi; esso stabilirà i criteri, i parametri e le modalità per la concessione del beneficio in questione.
Redazione redigo.info