CPB, chiarimenti dall'Agenzia sul trattamento delle provvigioni di ingresso dei consulenti finanziari - redigo.info

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Con la risoluzione n. 67 del 20 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene su un tema particolarmente rilevante per i consulenti finanziari: la corretta qualificazione, ai fini del concordato preventivo biennale (CPB), delle provvigioni di ingresso riconosciute in caso di cambio di preponente.

Il dubbio nasce dall’applicazione dell’articolo 16 del D.Lgs. 13/2024, che esclude dal reddito oggetto di concordato alcune componenti straordinarie, come plusvalenze e sopravvenienze. Si è quindi chiesto se le provvigioni di ingresso – riconosciute dal nuovo preponente ai consulenti che trasferiscono il portafoglio clienti – potessero essere assimilate a tali componenti escluse.

Cosa sono le provvigioni di ingresso

Le provvigioni di ingresso rappresentano un incentivo legato all’incremento della raccolta netta generato dal consulente quando i suoi clienti trasferiscono attività finanziarie presso un nuovo intermediario. Esse costituiscono un compenso aggiuntivo rispetto alle provvigioni ordinarie.

Secondo la stessa Agenzia, rientrano nella componente “non ricorrente” della remunerazione del consulente, con natura variabile e collegata al raggiungimento di obiettivi commerciali predeterminati.

La posizione dell’Agenzia

Nonostante la loro natura straordinaria sotto il profilo dell’evento che le genera (il cambio di preponente), tali provvigioni:

  • dipendono dall’attività tipica del consulente finanziario;
  • sono riconducibili alle normali dinamiche di business;
  • costituiscono ricavi di esercizio, come previsto anche dall’art. 2425-bis del codice civile.

Per tali ragioni, l’Agenzia chiarisce che non possono essere considerate né plusvalenze né sopravvenienze e che quindi non rientrano tra le componenti escluse dal reddito oggetto di CPB ai sensi dell’articolo 16, data la tassatività delle fattispecie ammesse.

Effetti sul concordato preventivo

La conseguenza è chiara: le provvigioni di ingresso concorrono integralmente al reddito proposto nel concordato preventivo biennale e non determinano alcuna variazione in aumento o in diminuzione.

In conclusione, la risoluzione fornisce un chiarimento di grande impatto pratico per i consulenti finanziari aderenti al CPB: i bonus di ingresso non possono essere esclusi dal reddito concordato, confermando l’impostazione rigorosa dell’articolo 16 e la rilevanza di tutte le componenti connesse all’attività tipica svolta.

Redazione redigo.info

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