Il documento di Fondazione Studi CdL, dal titolo: “Il diritto alle ferie tra finalità, dissuasione dal godimento e retribuzione dovuta”, ripercorre il quadro normativo dell’istituto delle ferie, dal dettato costituzionale al Codice civile, fino al D.Lgs. n. 66/2003, evidenziando come esse rappresentino un diritto irrinunciabile finalizzato al recupero psico-fisico del lavoratore e non comprimibile neppure con il consenso del dipendente.
La giurisprudenza europea sulla dissuasione dal godimento
Ampio spazio, nella pubblicazione di fine novembre, è dedicato al trattamento economico spettante durante l’assenza per ferie, questione che negli ultimi anni ha generato numerosi contenziosi e copiosa giurisprudenza. La Corte di Giustizia dell’Unione europea e la Corte di Cassazione hanno, infatti, osservato che un trattamento ridotto della retribuzione potrebbe disincentivare la fruizione delle ferie, tradendo la loro funzione costituzionale.
Secondo la Corte di Giustizia, in particolare, devono essere mantenuti quegli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del lavoratore, mentre non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell’importo, da versare durante le ferie annuali, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore, diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione.
Il principio di approdo della giurisprudenza in merito deve essere rintracciato nella necessità che al lavoratore vada riconosciuto, in costanza di godimento del periodo feriale, il medesimo trattamento retributivo che avrebbe percepito se avesse regolarmente prestato attività lavorativa.
Nell’approfondimento dei Consulenti del Lavoro trovano spazio anche il caso:
– degli autoferrotranvieri, settore caratterizzato da molteplici indennità che hanno portato i giudici a definire criteri puntuali per individuare le voci da riconoscere durante il periodo di ferie;
– dei buoni pasto (generalmente riconosciuti in virtù di una previsione contrattuale collettiva che ne definisce le condizioni al ricorrere delle quali si concretizza la spettanza). Essi sono erogazioni di natura assistenziale e non retributiva che non rientrano tra le voci da corrispondere durante le ferie.
Redazione redigo.info