STATUTO
Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia denominata “AMI”
ARTICOLO 1 – SCOPI
L’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia, con la denominazione AMI, con sede in Roma è un’associazione aconfessionale, apolitica e apartitica, di rappresentanza e di categoria, senza fini di lucro, che opera sul territorio nazionale, aperta all’adesione di avvocati iscritti all’albo, oltre che, in qualità di soci sostenitori, di praticanti avvocati, di giuristi e/o docenti universitari in materie giuridiche, psicologi, psichiatri, pedagogisti, insegnanti, forze dell’ordine, assistenti sociali e quanti altri, a vario titolo, si occupano degli aspetti giuridici, sociali e culturali inerenti la famiglia ed i minori.
L’Associazione si propone:
- di promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione prevalentemente nelle materie del diritto di famiglia e dei minori, e dei praticanti avvocato che intendono approfondire le materie giuridiche del diritto di famiglia, minorile e più in generale la tutela del diritto delle relazioni familiari, dei minorenni e delle persone;
- di garantire il rispetto del regolamento dell’Associazione, allegato al presente statuto, del codice etico e delle norme deontologiche;
- di provvedere, anche tramite la Scuola di Alta Formazione AMI in diritto delle relazioni familiari e dei minorenni, sia civile che penale, alla specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere la specializzazione in materia, nonché alla costante verifica di professionalità per gli iscritti dandone comunicazione al CNF e agli Ordini Forensi;
- di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento e di riforma della legislazione familiare e minorile e quella concernente i diritti delle persone;
- di incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali che si occupano dell’età evolutiva, della famiglia in generale, dell’infanzia e adolescenza, della terza età, dei diversamente abili, della cittadinanza e
dell’integrazione sociale multietnica e di tutto ciò che riguarda i diritti della persona in quanto tale, senza eccezioni di sorta;
- di favorire l’acquisizione di una competenza adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, dell’infanzia e dell’adolescenza, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione e specializzazione, nel rispetto delle norme deontologiche forensi e del codice etico dell’Associazione;
- di operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
- di tutelare il rispetto della funzione del difensore e gli interessi professionali dell’avvocatura. L’associazione, pertanto, svolgerà ogni attività, di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale per promuovere l’attività dell’avvocato nell’ambito del diritto delle relazioni familiari e dei minorenni; promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale;
- di evidenziare e contrastare le devianze applicative riscontrate nell’amministrazione della giustizia o in altre attività poste in essere in questo campo da soggetti pubblici e privati;
- di promuovere la cooperazione con persone, enti ed associazioni aventi finalità analoghe;
- di apprestare servizi di consulenza rivolti a soggetti pubblici e privati;
- di contribuire alla formazione e all’aggiornamento professionale degli operatori pubblici e privati operanti nel settore;
- di monitorare la condizione delle persone sottoposte a misure detentive, di promuoverne, anche congiuntamente con altre associazioni, il miglioramento e vigilare alla corretta applicazione della normativa in materia;
- di studiare e proporre modifiche legislative e progetti sociali relativi al diritto delle relazioni familiari e dei minorenni;
- studiare l’evoluzione e le trasformazioni del diritto delle relazioni familiari e dei minorenni in Italia e nel mondo, evidenziandone e approfondendone le tendenze e le consuetudini;
- di tutelare qualsiasi genitorialità con particolare riferimento alle problematiche legate alla paternità e maternità, sia biologica che adottiva, nel quadro dell’eliminazione di qualsivoglia discriminazione, formale e sostanziale.
ARTICOLO 2 – DURATA, SEDE ED ORGANIZZAZIONE
L’AMI ha sede in Roma.
Tuttavia, per il conseguimento dei propri scopi sull’intero territorio nazionale, essa opera attraverso le sezioni distrettuali denominate “AMI – Distretti”, distribuite su tutti i territori delle Corti di Appello italiane.
I distretti saranno, a loro volta, organizzati attraverso sezioni circondariali secondo i criteri dell’attuale geografia giudiziaria.
Del Consiglio Direttivo Nazionale fanno parte, di diritto, esclusivamente i Presidenti Distrettuali, a prescindere dal numero di soci di ciascuna di esse.
L’Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 3 – SOCI
L’Associazione è costituita da un numero illimitato di soci.
Possono divenire soci tutti coloro che condividono le finalità dell’associazione e sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto, e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile, conforme ai principi della lealtà e probità, con l’obbligo di astenersi da qualsivoglia indebita esternazione, pubblica o privata, lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione e dei suoi organi.
I soci si dividono in quattro categorie:
- SOCI FONDATORI: i sottoscrittori dell’atto
- SOCI ORDINARI: gli avvocati, che hanno sostenuto e superato l’esame di abilitazione per la professione forense e che esercitano o che intendono esercitare la professione nel settore del diritto delle relazioni familiari e dei minorenni, nelle sedi penali, civili e amministrative.
- SOCI SOSTENITORI: i giuristi, docenti universitari in materie giuridiche, praticanti avvocato, studenti e laureati in giurisprudenza, psicologi, neuro-psichiatri, pedagogisti, assistenti sociali,
mediatori familiari, medici, educatori e operatori di comunità, insegnanti, rappresentanti delle forze dell’ordine, personale dell’amministrazione giudiziaria e/o penitenziaria.
- SOCI ONORARI: quelli eventualmente designati a livello nazionale e distrettuale scelti per particolari meriti umani, scientifici, professionali e istituzionali, sia in Italia che all’estero che si siano distinti per il proprio impegno professionale o per particolari meriti scientifici e istituzionali.
Soltanto i soci fondatori ed ordinari possono ricoprire cariche elettive e direttive e godono dell’elettorato attivo e passivo.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il Consiglio Direttivo di una Sezione Distrettuale decide in ordine all’ammissione di nuovi soci, entro giorni quindici dalla data di presentazione della domanda. In ogni caso il Consiglio Direttivo Distrettuale non può ratificare domande di iscrizione che siano pervenute prima dei 60 giorni dalla data di cessazione delle cariche associative.
Dell’avvenuta accettazione della domanda di iscrizione dovrà essere data immediata comunicazione all’istante, il quale dovrà immediatamente provvedere a versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l’anno in corso dal Consiglio direttivo nazionale. La qualità di Socio si acquisisce a far data dal pagamento della quota associativa.
L’appartenenza all’Associazione impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo quanto stabilito dallo statuto.
Ogni attività svolta, da parte dei soci per l’associazione, non è retribuita, nemmeno sotto forma di rimborso spese.
Per aderire all’AMI, in qualità di socio ordinario, sarà necessario avanzare domanda scritta, allegando facoltativamente una foto-tessera recente, al Consiglio Direttivo Distrettuale alla sede dell’AMI dichiarando, anche mediante autocertificazione, di essere iscritto all’albo degli avvocati, di garantire il rispetto dello statuto, del regolamento e del codice etico dell’associazione e di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive, di non aver riportato condanne penali definitive.
Nel caso di mancanza di una sede distrettuale la domanda di iscrizione va inviata via e-mail alla sede dell’AMI nazionale.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La quota associativa per coloro che aderiranno dopo il 1 ottobre varrà per l’intero anno successivo.
Il nominativo del nuovo iscritto all’associazione dovrà essere comunicato al Coordinatore nazionale entro giorni 7 dal perfezionamento dell’iscrizione.
ARTICOLO 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE
Il patrimonio dell’AMI è costituito dai contributi annuali dei soci, dai beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni. La gestione del patrimonio è curata dal Legale Rappresentante dell’associazione che è il Presidente nazionale.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
I contributi dei soci vengono riscossi dalle Sezioni Distrettuali entro il 15 luglio di ogni anno.
Le Sezioni distrettuali dovranno provvedere al versamento della metà della quota annualmente stabilita dal Consiglio direttivo nazionale, sul conto corrente dell’AMI Nazionale, a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, senza alcuna possibilità di proroga o sanatoria.
ARTICOLO 6 – BILANCI
L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del Legale Rappresentante, il Tesoriere nazionale deve predisporre il rendiconto dell’anno precedente ed il preventivo dell’anno in corso da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo nazionale entro il 30 giugno. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede nazionale dell’associazione, per almeno i 15 giorni precedenti alla data di riunione del Consiglio direttivo nazionale.
ARTICOLO 7 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI
I soci fondatori e ordinari dell’AMI, in regola con la quota di iscrizione, godono dell’elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche.
I soci sostenitori conferiscono esclusivamente un supporto scientifico e organizzativo non hanno diritto di voto né possono assumere ruoli dirigenziali.
I soci ordinari e sostenitori sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio direttivo nazionale.
La qualità di socio si perde:
- per aver commesso atti in contrasto con i principi del presente statuto e del codice etico e in contrasto con le finalità, la linea strategico – politica dell’associazione approvata dal Consiglio direttivo nazionale, dalla Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico ed il buon nome della associazione stessa ovvero per essersi reso protagonista di atti o omissioni lesive dell’immagine dell’associazione sia all’interno che all’esterno di essa;
- per accertate gravi inadempienze o di sostanziali mutamenti nell’attività dell’associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell’associazione o per aver leso, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma o circostanza, l’onorabilità dell’Associazione, dei suoi dirigenti o di altri soci;
- per morosità protratta per oltre 30 giorni dalla data prevista per il pagamento della quota annuale di iscrizione;
- per recesso, da comunicarsi per iscritto al Presidente della sezione;
- per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l’ammissione;
- per il mancato rispetto del regolamento e del codice etico dell’associazione;
- per l’irrogazione di sanzioni disciplinari (sospensione superiore ai tre mesi), sostanziali e definitive, e/o condanne penali definitive per reati dolosi;
- per non aver frequentato quale docente o discente almeno due iniziative di aggiornamento professionale specialistico promosse dall’associazione nell’anno in corso;
- per aver svolto attività politica e partitica coinvolgendo l’associazione.
La perdita della qualità di socio ordinario o sostenitore opera ipso iure in caso di morosità.
In tutti gli altri casi invece, la perdita della qualità di socio avviene, previa audizione dell’interessato da parte del collegio dei probi viri che redigerà parere.
La decisione finale spetterà al Consiglio direttivo nazionale, a maggioranza.
Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
La qualità di socio onorario si perde, previa delibera del Consiglio direttivo nazionale ovvero del Consiglio direttivo distrettuale per i motivi di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 del presente articolo.
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge. Il foro di competenza è quello di Roma.
ARTICOLO 8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’AMI:
- Consiglio direttivo nazionale;
- Presidente nazionale;
- Vicepresidente nazionale;
- Segretario nazionale;
- Tesoriere nazionale;
- Coordinatore nazionale;
- Rappresentante presso le istituzioni;
- Responsabile per le pari opportunità;
- Giunta esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
- Collegio dei Probi Viri;
- Direttore della Scuola di Specializzazione
ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo di direzione dell’associazione.
Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o in caso di impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo il Consiglio direttivo sarà presieduto dal componente più anziano di età.
Del Consiglio Direttivo Nazionale fanno parte di diritto i presidenti delle Sezioni Distrettuali.
In caso di giustificato impedimento a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, il singolo Consigliere nazionale deve delegare per iscritto un altro componente del Consiglio Direttivo Distrettuale di appartenenza ovvero un responsabile territoriale appartenente al proprio distretto.
La delega può essere rilasciata al massimo per una sola volta in un anno.
La mancata partecipazione personale di un Presidente distrettuale o di un suo delegato a due riunioni consecutive al Direttivo Nazionale comporta la sua automatica decadenza da ogni carica, senza necessità di ratifica del Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo Nazionale, preso atto dell’avvenuta decadenza, dovrà decidere circa il commissariamento della sezione di appartenenza e la nomina di un nuovo presidente.
Al Consiglio Direttivo Nazionale spettano tutti i poteri necessari per il buon funzionamento dell’associazione.
In particolare, il Consiglio Direttivo Nazionale:
- elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Coordinatore, il Rappresentante presso le istituzioni, il Rappresentante per le pari opportunità, il Direttore della scuola di specializzazione e i componenti elettivi della Giunta Esecutiva – Comitato tecnico scientifico;
- determina la politica associativa indicandone le linee programmatiche;
- approva la costituzione delle Sezioni distrettuali;
- svolge tutte le operazioni inerenti all’amministrazione del patrimonio dell’AMI deliberando l’accettazione di lasciti, legati o donazioni, e l’alienazione degli immobili;
- approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione;
- delibera la modifica dello statuto e del regolamento a maggioranza qualificata dei componenti;
- elegge, per ogni quadriennio, i componenti del Collegio dei Probiviri;
- stabilisce annualmente le quote sociali;
- nomina i soci onorari dell’AMI
Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce di diritto in presenza almeno tre volte l’anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. Le riunioni sono convocate dal Presidente nazionale o dal segretario nazionale almeno 15 giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, email, o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l’avvenuta ricezione. L’avviso di convocazione deve contenere l’O.d.G.
È convocato, inoltre, quando lo richiedano almeno 1/3 dei suoi membri (per eccesso) o dal Presidente nazionale in qualsiasi momento, in caso di urgenza, con lettera di convocazione entro tre giorni dalla data fissata.
Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti; il Consiglio direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente nazionale è determinante.
Di ogni riunione si redige apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nazionale.
Il verbale verrà inviato, a cura del Segretario a tutti i componenti, anche a mezzo e-mail, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data della riunione del Direttivo nazionale.
Il Consiglio direttivo nazionale durerà in carica quattro anni.
In caso di perdita della qualità di Presidente della Sezione distrettuale, vi è la decadenza della qualità di componente del Consiglio direttivo nazionale e di ogni altra carica associativa.
Per la soluzione di determinate questioni, il Consiglio direttivo nazionale può costituire Commissioni di studio con l’eventuale inclusione di membri esterni.
ARTICOLO 10 – IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione ed i poteri di legge. Ha, inoltre, i poteri decisionali ed operativi del Consiglio direttivo nazionale, salvo quelli riservati per Statuto ad altri organi.
In particolare il Presidente nazionale:
- convoca, presiede e coordina i lavori del Consiglio direttivo nazionale;