A cura dell’Avvocato Alessandro Fabbri
5 gennaio 2025 – La Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 29 dicembre 2025, ha stabilito che la legge regionale della Toscana sul fine vita, che disciplina il suicidio medicalmente assistito, non è illegittima nel suo complesso. Essa rientra nell’esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute. Alcune disposizioni, tuttavia, sono state dichiarate incostituzionali e dovranno essere modificate.
La legge, approvata il 14 marzo 2025, aveva l’obiettivo di regolamentare le modalità di attuazione delle sentenze della Corte costituzionale che consentono il suicidio assistito in presenza di condizioni ben definite: patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, dipendenza da trattamenti vitali e capacità di assumere una decisione libera e consapevole.
Il Governo aveva impugnato la norma sostenendo che la Regione avesse invaso competenze statali esclusive. La Corte ha respinto il ricorso nella parte generale, riconoscendo la legittimità dell’intervento regionale sugli aspetti organizzativi e procedurali del servizio sanitario, ma ha dichiarato incostituzionali le disposizioni che incidono su profili sostanziali riservati allo Stato.
In particolare, sono stati rilevati profili di incostituzionalità in relazione a:
- I requisiti di accesso al suicidio assistito (art. 2): la Corte osserva che una Regione non può recepire e “cristallizzare” in una propria legge principi di rango ordinamentale definiti dalla giurisprudenza costituzionale “in un determinato momento storico – in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni”, in assenza di una legge nazionale, e “nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale”. La legge regionale realizza, secondo la Corte, una “novazione dei principi ordinamentali” che produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente all’art. 580 cod. pen. (punto 4, Considerato in diritto).
- La possibilità di presentare la richiesta tramite delegato (art. 4): è in contrasto con la disciplina del consenso informato, che richiede un coinvolgimento diretto e personale. La legge regionale consente la presentazione dell’istanza da parte di un “delegato”, mentre la legge 219/2017 prevede che il Consenso informato a ogni trattamento sanitario (accettazione, rifiuto, revoca) sia espresso personalmente dall’interessato (punto 6, Considerato in diritto).
- Termini e procedure rigidamente predeterminati (artt. 5 e 6): la Corte sottolinea che le sequenze di termini attengono al bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana e il principio di autonomia del paziente nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo (Sentenza n. 66/2025, punto 6.2 del Considerato in diritto). L’accompagnamento delle richieste richiede un accertamento medico accurato, e deve essere sempre consentita la possibilità di svolgere approfondimenti clinici e diagnostici che potrebbero richiedere tempi non compatibili con i termini fissati dalla legge regionale (punto 7.1, Considerato in diritto).
- Obblighi delle ASL di garantire specifiche modalità di supporto sanitario avanzato per l’autosomministrazione del farmaco (art. 7): la Corte rileva che la normativa regionale, stabilendo l’obbligatorio coinvolgimento delle aziende sanitarie locali nell’esecuzione del suicidio medicalmente assistito, ha una portata normativa che comporta una “regionalizzazione” dei principi, riservati alla legislazione statale (punto 8.1, Considerato in diritto). Inoltre, la qualificazione delle prestazioni disciplinate dalla legge regionale ad un livello di assistenza superiore rispetto ai LEA invade la competenza statale (punto 8.2, Considerato in diritto).
- Riferimento all’“erogazione” del trattamento (art. 7, comma 3): la Corte ritiene incostituzionale la previsione secondo cui la persona può sospendere o annullare l’erogazione del farmaco. In caso di suicidio medicalmente assistito, infatti, “non vi è propriamente alcuna erogazione di un trattamento che possa essere sospeso o annullato, ma piuttosto un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte” (punto 8.4, Considerato in diritto).
Un passaggio di particolare rilievo della sentenza è dedicato alle cure palliative. La Corte osserva che la determinazione dei termini da parte di una legge regionale, in relazione a un procedimento così delicato, “investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia”, collocandosi “all’incrocio fra due diritti fondamentali della persona malata” (sentenza n. 338/2003, punto 5.1 del Considerato in diritto), ossia la tutela della sua autodeterminazione e il diritto a essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza medica.
La sentenza ribadisce che le strutture sanitarie devono garantire al paziente concrete possibilità di accesso a cure palliative efficaci, diverse dalla sedazione profonda continua, in accordo con l’impegno dello Stato (legge n. 38/2010). Il contatto con professionisti e strutture capaci di attivare tempestivamente terapie palliative garantisce informazioni complete sul percorso di cura e permette di affrontare l’ultimo tratto della vita con dignità, riducendo in misura significativa la domanda di suicidio assistito (sentenze n. 242/2019 e n. 66/2025).
In sintesi, la Corte conferma che le Regioni possono organizzare i servizi sanitari legati al fine vita, ma non possono sostituirsi allo Stato nel definire i presupposti giuridici fondamentali del suicidio medicalmente assistito. La sentenza ribadisce quindi la necessità di una legge nazionale, capace di garantire criteri chiari, uniformi e uguali per tutte le persone sul territorio italiano.
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