L’ordinanza n. 1999/2026 della Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una ex coniuge confermando l’insussistenza del diritto all’assegno divorzile. La Suprema Corte chiarisce che la disparità reddituale non costituisce automatismo per il riconoscimento dell’assegno; è onere del richiedente dimostrare che tale squilibrio derivi dal sacrificio di aspettative professionali concordate per favorire la famiglia. La ricorrente, pur percependo un reddito modesto e possedendo una casa di proprietà, non ha fornito prova del nesso causale tra le scelte matrimoniali e la propria situazione economica. Il provvedimento sancisce la piena ripetibilità delle somme riscosse a titolo di assegno dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, poiché l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti ab origine legittima la condictio indebiti.