DECRETO LEGGE “SICUREZZA” PRIME RIFLESSIONI SUL COSIDDETTO SCUDO PENALE.
Tanto rumore per nulla? Forse qualche topolino dalla montagna uscirà
Con il Decreto Legge approvato lo scorso fine settimana dal Consiglio dei Ministri è stata introdotta una deroga all’iscrizione nel registro degli indagati per ovviare a quello che in gergo corrente viene qualificato come atto dovuto.
Il pur apprezzabile intendimento sotteso all’emanazione di questa modifica, l’applicazione della quale non sarà limitata ai soli operatori delle forze di polizia come in un primo tempo era stato ventilato, venendo così rimossi i dubbi intorno alla potenziale lesione di presidi costituzionali, ad un primo, sommario esame non pare poter dispiegare effetti particolarmente significativi. Vediamo il perché.
L’evidenza di cause di giustificazione e l’annotazione modello separato.
L’art. 12 del D.L. integra l’art. 335 cpp con il nuovo comma 1-bis.1., a tenore del quale, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il P.M. procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo.
Questo diverso modello per le annotazioni preliminari, che si affiancherà all’ordinario registro degli indagati, dovrà (art. 13 del D.L.), essere adottato con decreto del Ministro della Giustizia entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in commento.
La facoltà di prendere parte agli accertamenti tecnici irripetibili
Recependo le osservazioni che il Siulp aveva svolto in occasione della presentazione dell’Atto Camera 2845, proposta di legge superata dall’odierna novella, il D.L. ha esteso le facoltà defensionali previste per l’indagato alla persona il cui nome sia stato annotato nel nuovo modello. In questo modo anche chi, sussistendo l’evidenza delle cause di giustificazione, non è stato iscritto nel registro degli indagati, potrà partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili di cui all’art. 360 c.p.p.
L’alleggerimento della posizione dell’annotato e/o non indagato che dir si voglia rimane invero sul piano della mera apparenza. Perché infatti, ricordato che l’art. 360, co. 3 cpp, stabilisce che i periti e i difensori delle parti hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve, rinunciare ad avvalersi delle rispettive competenze tecniche espone al rischio di far consolidare quanto accertato in assenza del contraddittorio dei propri esperti.
L’irrisolto problema dell’anticipo delle spese legali
In altre parole essere o meno formalmente indagato non è destinato a sgravare l’interessato dal dover comunque anticipare cospicue somme per i compensi dei professionisti che lo assistono.
Ed allora si ripropone la tuttora irrisolta questione della farraginosità di un sistema, quello per l’erogazione degli anticipi, che rappresenta il principale assillo con cui si confronta chi per ragioni di servizio viene coinvolto in fatti che assumono potenziale rilevanza penale.
Si è persa l’occasione di esautorare l’Avvocatura dello Stato dalla potestà di esprimere il parere preliminare in ordine alla sussistenza dei presupposti per accogliere le relative istanze. Una procedura che, secondo quanto restituisce il nostro osservatorio, oltre a richiedere tempi burocratici di svariati mesi prima che le somme siano corrisposte all’interessato, registra anche una elevata percentuale di dinieghi, ampiamente superiore al numero di operatori che in esito al processo vedono accertata la loro estraneità alle imputazioni. Segnale evidente dei restrittivi canoni di valutazione dell’ente erariale preposto.
Di tal che il carico economico che grava sugli interessati non è stato minimamente alleggerito, così vanificando gli effetti della riforma dell’art. 335 cpp. Va comunque preso atto che, opportunamente, l’art. 14 dell’odierno D.L. riconosce il rimborso delle spese legali di cui all’art. 22 del D.L. 48 del 2025 (fino a 10 mila euro per ciascun grado di giudizio) anche a chi le abbia sostenute per effetto dell’annotazione nel nuovo modello di registro, così superando le probabili argomentazioni che potevano essere eccepite in sede amministrativa per negarne il ristoro.
L’indicazione dei termini entro cui il P.M. deve chiedere l’archiviazione.
Particolarmente interessante è, invece, la scansione dei termini entro i quali il P.M. sarà tenuto a condurre le attività di indagine in presenza di evidenti cause di giustificazione, quelle che per l’appunto comportano la diversa annotazione nel registro parallelo che per praticità potremmo definire anche “dei diversamente indagati”.
Una scelta che cerca di rimediare alle abnormi dilatazioni dei tempi processuali che sottopongono gli operatori delle forze di polizia indagati a compressioni della sfera professionale e, non di meno, a soffocanti afflizioni morali prima di poter veder definita la posizione processuale che, come accade nella stragrande maggioranza dei casi, vedrà accertata l’estraneità alle accuse.
Va tuttavia segnalato come la mancata indicazione della perentorietà di tali termini, e le conseguenze per l’eventuale mancato rispetto degli stessi, impone di trattare della questione con un adeguato margine di cautela. Ciò detto, secondo quanto dispone il nuovo art. 335 quinquies, il sistema può essere schematizzato come segue:
- La prima ipotesi è che, oltre ad essere evidente la sussistenza di cause di giustificazione, i fatti risultino non controversi e non si ravveda l’esigenza di disporre accertamenti tecnici. In questo caso il P.M. deve chiedere l’archiviazione entro 30 giorni dal momento in cui ha iscritto il nome della persona nel nuovo modello delle annotazioni.
- Se invece ritiene di non poter prescindere da accertamenti, ivi compresi quelli ex art. 360 cpp, il P.M. è tenuto a provvedere entro 120 giorni dall’annotazione nel modello annotati, ed entro i 30 giorni successivi deve determinarsi in merito alla richiesta di archiviazione. È implicito che in caso contrario, dove cioè ritenga di non poter chiedere l’archiviazione,non potrà far altro che provvedere all’iscrizione nel registro degli indagati e proseguire le indagini preliminari secondo l’ordinario percorso del codice di rito.
- Da ultimo si prevede che non vi sia alternativa all’iscrizione nel registro degli indagati nel caso in cui si renda necessario procedere all’incidente probatorio, che ad ogni effetto è un’anticipazione del dibattimento processuale.
Vedremo con la concreta applicazione di queste novità se, all’atto pratico, lo stimolo acceleratorio testé schematizzato sarà recepito secondo l’auspicio dell’organo legiferante, o se invece andrà ad aumentare l’elenco delle buona intenzioni che non riescono a tradursi in concreti risultati.
Le irrisolte ricadute sullo sviluppo di carriera.
In via di prima approssimazione si può affermare senza tema di smentita che questo intervento normativo interesserà un limitatissimo numero di operatori delle forze di polizia, essenzialmente quelli coinvolti in fatti di cronaca che suscitano risonanza mediatica nell’opinione pubblica.
La rigida struttura della norma che inquadra la figura ibrida del “diversamente indagato” presuppone, come abbiamo visto, l’evidenza che il suo operato sia riconducibile al tassativo elenco codicistico delle cause di giustificazione. Il che lascia scoperta la generalità delle fattispecie in conseguenza delle quali gli operatori vengono assoggettati ad un procedimento penale come indagati sic et simpliciter.
Dunque non solo la coperta fornita alla categoria è decisamente corta, ma pure non offre protezione per tutta quella serie di effetti collaterali che si riverberano sulla carriera del personale in divisa che ha la sventura di ricevere un avviso di garanzia. Cui di prassi è associata l’assegnazione ad altro e meno gratificante – sia dal punto di vista professionale che retributivo – incarico, la mancata ammissione agli scrutini per l’avanzamento alle qualifiche superiori o alle procedure concorsuali per la promozione ai ruoli superiori e , non da ultimo, la non remota possibilità di un trasferimento d’ufficio a diversa sede di servizio per salvaguardare l’immagine e l’autorevolezza dell’Amministrazione di appartenenza.
Ricadute che non sono minimamente entrate nel dibattito in corso perchè non sono in grado di suscitare nel comune sentire dell’opinione pubblica e degli interpreti della politica un sufficiente gradiente emotivo.
Chi pensa sia possibile ignorare questi temi non ha le idee chiare su quale sia lo stato della frustrazione che soffrono le donne e gli uomini chiamati ad assicurare la tenuta dell’ordine e della sicurezza pubblica, e trascura colpevolmente le conseguenze del pericoloso logoramento dello spirito di sacrificio che attraversa le fila dei servitori dello Stato.
Non sarà con qualche pannicello caldo, quale quello dell’etichetta ibrida che verrà da oggi in avanti applicata a chi avrà la fortuna di poter sorreggere la propria difesa con l’evidenza dell’impossibilità di aver diversamente (re)agito, che si potrà recuperare la notevole distanza che separa i bisogni delle forze di polizia dalla sensibilità della politica e delle istituzioni. Sarà bene che se ne tenga conto, magari già nei lavori parlamentari prodromici alla conversione in legge del provvedimento d’urgenza che siamo a commentare.
Roma, 9 febbraio 2026