Con la risposta n. 25 del 9 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, destinato alle imprese operanti nei settori agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione rientrano anche le imprese che determinano il reddito su base catastale, come i titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, anche qualora adottino un regime di contabilità semplificata. La condizione essenziale è che tali soggetti rientrino tra le imprese individuate dall’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 18 settembre 2024.
La norma. infatti, estende l’applicazione della disciplina agevolativa alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del TFUE, alle imprese del settore forestale e alle micro, piccole e medie imprese operanti nel comparto della pesca e dell’acquacoltura. Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che l’accesso al contributo è consentito “indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato”, a condizione che le imprese siano già operative nella ZES Unica o intendano insediarvisi.
Nel chiarire il caso sottoposto all’interpello, l’Agenzia ha sottolineato come il decreto non contenga alcun riferimento alle modalità di determinazione del reddito ai fini del riconoscimento del credito d’imposta. Di conseguenza, l’agevolazione spetta anche ai soggetti che determinano il reddito catastalmente, purché rientranti tra le categorie espressamente previste dalla normativa di riferimento.
Il chiarimento amplia dunque la platea dei potenziali beneficiari, confermando un’interpretazione inclusiva della misura agevolativa a sostegno degli investimenti nel Mezzogiorno.
Redazione redigo.info