Con l’informativa n. 29 dell’11 febbraio 2026, il Consiglio Nazionale ha fornito chiarimenti in merito alla predisposizione dell’elenco dei nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale per la nomina del Consiglio di Disciplina. Il riferimento normativo è l’articolo 12, comma 1, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 139/2005, disposizione introdotta dall’articolo 31- terdecies del Decreto Legge n. 137/2020.
Secondo il regolamento vigente, il Consiglio dell’Ordine, entro 30 giorni dal proprio insediamento, è tenuto a predisporre l’elenco dei professionisti da sottoporre al Presidente del Tribunale competente, il quale provvederà alla nomina dei membri effettivi e supplenti del Consiglio di Disciplina.
Uno dei punti centrali dell’informativa riguarda il rispetto dell’equilibrio di genere. La norma, infatti, stabilisce che l’elenco dei candidati debba essere alternato per genere almeno nelle prime posizioni e che almeno i due quinti dei posti siano riservati al genere meno rappresentato. Un vincolo che rafforza il principio di parità all’interno degli organi disciplinari degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Le nuove indicazioni si inseriscono nel solco di un rafforzamento delle procedure ordinistiche, con l’obiettivo di garantire trasparenza, corretto funzionamento degli organi disciplinari e costante aggiornamento professionale degli iscritti.
Redazione redigo.info