I versamenti F24 relativi agli avvisi bonari rientrano nel calcolo dei “versamenti registrati nel conto fiscale” ai fini del Durf 2026.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 63 del 3 marzo 2026, ha chiarito che i pagamenti effettuati per avvisi bonari emessi ai sensi degli articoli 36‑bis del DPR 600/1973 e 54‑bis del DPR 633/1972 dimostrano la volontà e la capacità del contribuente di adempiere ai propri obblighi fiscali. Per questo motivo possono essere inclusi nel computo del 10% dei ricavi/compensi dichiarati.
Il requisito è previsto dall’art. 17‑bis del Dlgs 241/1997 – rubricato con il titolo “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del c.d. reverse charge (inversione contabile) per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera” – per il rilascio del Durf (Documento unico di regolarità fiscale) alle imprese appaltatrici e subappaltatrici.
Nel triennio di riferimento, quindi, oltre ai versamenti ordinari (ritenute, IVA, imposte, contributi) e a quelli per ravvedimento operoso, anche i pagamenti degli avvisi bonari concorrono al totale dei versamenti registrati nel conto fiscale, purché effettuati nei periodi d’imposta considerati.
Durf 2026. Le conclusioni nella risposta 63/E
Il parere formulato in risposta dall’Amministrazione finanziaria – disponibile in versione PDF nella sezione Leggi e Prassi di redigo.info – è che:
– i versamenti per avvisi bonari sono pienamente validi ai fini del Durf;
– essi contribuiscono al raggiungimento della soglia minima del 10% dei ricavi/compensi.
Redazione redigo.info