In applicazione delle disposizioni contenute nell’accordo del 15 ottobre 2025, le Parti – Anaepa Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil – con il verbale di accordo del 10 febbraio 2026, hanno fornito precisazioni interpretative sul Fondo FAQS – Fondo artigianato qualificazione e sviluppo.
Il pagamento mensile di 2 € è dovuto dalle imprese per tutte le qualifiche (operai, impiegati ed apprendisti), indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro (tempo determinato, indeterminato o part-time).
Il versamento è effettuato nella Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza dell’impresa ed è dovuto per tutti i dipendenti in forza nel mese, anche se denunciati in più province; l’esonero dal pagamento è riconosciuto alle imprese che hanno dipendenti in aspettativa non retribuita per l’intero mese.
Fondo FAQS: Prestazione per inabilità temporanea dell’imprenditore
A decorrere da gennaio 2026 è istituita, presso il Fondo FAQS, una prestazione assistenziale rivolta agli imprenditori titolari, ai soci lavoratori e ai collaboratori familiari dell’impresa temporaneamente impossibilitati ad esercitare la propria funzione per cause di malattia o infortunio, al fine di garantire un sostegno economico contribuendo alla continuità aziendale. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione al sistema delle casse edili da almeno 12 mesi;
- posizione contributiva regolare;
- applicazione del CCNL Edilizia Artigianato e PMI (Cod. CNEL F015).
La prestazione è riconosciuta in caso di inabilità assoluta e temporanea derivante da malattia o infortunio, non inferiore a 45 giorni continuativi.
Premialità imprese virtuose
Inoltre, le imprese che soddisfano i requisiti indicati nell’Allegato A-2025 e che, a partire dal 1° gennaio 2026, riorganizzano l’orario di lavoro secondo i casi e le modalità previste nell’Allegato I-2025, possono ottenere il riconoscimento di una premialità tramite le FAQ. Tale premialità corrisponde all’importo lordo versato ai lavoratori per le ore svolte oltre l’orario ordinario, entro il limite massimo di 250 ore annue previsto dalla normativa vigente.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info