La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 — introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025) — rappresenta la quinta edizione della “rottamazione” delle cartelle. L’obiettivo del Legislatore è duplice:
- offrire ai contribuenti un’opportunità per regolarizzare la propria posizione debitoria a condizioni più favorevoli;
- ridurre i crediti difficilmente esigibili dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
L’iter, disciplinato dai commi 85–88 dell’art. 1, ricalca le precedenti versioni della misura.
Il prospetto informativo
L’agente della riscossione mette a disposizione, nell’area riservata del proprio sito, il prospetto informativo, che viene anche inviato all’indirizzo e‑mail indicato dal contribuente. Il documento contiene:
- l’elenco delle cartelle e degli avvisi di addebito INPS definibili;
- l’importo originario del carico;
- l’importo residuo alla data di rilascio del prospetto;
- l’importo dovuto in caso di adesione (al netto di diritti di notifica, spese esecutive e interessi di dilazione).
Il prospetto consente un confronto immediato tra debito residuo e importo definito, facilitando la valutazione di convenienza. Sono inoltre riportate informazioni su eventuali rateizzazioni in corso e sulla presenza di carichi solo parzialmente definibili.
Presentazione della dichiarazione di adesione
Il contribuente deve trasmettere la dichiarazione entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica.
Sono disponibili due modalità alternative:
- Area riservata: compilazione del form con selezione dei carichi proposti automaticamente dal sistema.
- Area pubblica: compilazione manuale del form, utile quando il prospetto non riporta carichi astrattamente definibili.
Il prospetto informativo non è vincolante: il contribuente può integrare manualmente carichi non presenti.
Pendenza di giudizi
Nella dichiarazione devono essere indicati eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione. Il contribuente si impegna a rinunciare ai giudizi, che vengono sospesi fino al pagamento della prima o unica rata.
Il perfezionamento della definizione — ai soli fini dell’estinzione del giudizio — avviene con il versamento della prima o unica rata. Il giudice dichiara l’estinzione d’ufficio sulla base della documentazione prodotta (dichiarazione di adesione, comunicazione delle somme dovute, prova del pagamento).
Il Legislatore ha chiarito definitivamente la disciplina con l’art. 12‑bis del D.L. 84/2025, convertito dalla L. 1082/2025.
Rettifiche, integrazioni e revoca
Fino al 30 aprile 2026 è possibile:
- correggere errori;
- modificare il piano di rateazione;
- aggiungere o eliminare carichi;
- revocare integralmente la dichiarazione, ripristinando la situazione debitoria originaria.
Pagamenti già effettuati e casi particolari
I commi 89 e 90 dell’art. 1 chiariscono alcuni aspetti rilevanti:
- se il contribuente ha già versato integralmente capitale, spese esecutive e di notifica, deve comunque presentare la dichiarazione per ottenere l’annullamento di sanzioni e interessi, anche se non residuano somme da pagare;
- i pagamenti effettuati prima della dichiarazione non sono rimborsabili e restano definitivamente acquisiti.
Redazione redigo.info