Con due risoluzioni del 24 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate introduce importanti aggiornamenti in materia di versamenti tramite modello F24, riguardanti sia la soppressione di alcune causali contributo INPS sia nuove modalità operative per il recupero dell’ICI sugli immobili.
La risoluzione n. 11 dispone la soppressione di alcune causali contributo utilizzate nella sezione INPS del modello F24. La decisione arriva su richiesta dell’INPS e riguarda specifici enti bilaterali.
Nel dettaglio, vengono eliminate le causali riferite a:
- Ente Bilaterale per l’Artigianato (EBPA);
- Ente Bilaterale contrattuale per l’Agricoltura e agroalimentare (EBAG);
- Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca (ENBP).
La soppressione comporta l’impossibilità di utilizzare tali codici nei futuri versamenti, con conseguente adeguamento operativo da parte di aziende e intermediari.
Recupero ICI
La risoluzione n. 12, invece, introduce i codici tributo per il recupero dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) relativa agli anni dal 2006 al 2011, in attuazione della normativa sugli aiuti di Stato.
Le disposizioni riguardano principalmente gli enti non commerciali che hanno beneficiato in passato dell’esenzione ICI e che ora sono chiamati a restituire le somme dovute.
La scadenza per la presentazione della dichiarazione – esclusivamente in via telematica – è fissata al 31 marzo 2026, mentre il pagamento delle somme dovute deve avvenire entro 30 giorni dalla scadenza. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 o F24 Enti Pubblici (F24EP), utilizzando i nuovi codici tributo istituiti. Tra i principali codici, sono presenti quelli per imposta su terreni, aree fabbricabili e fabbricati e quello per sanzioni in caso di irregolarità.
Inoltre, è prevista la possibilità di rateizzare il debito fino a 4 rate trimestrali, solo per gli importi superiori a 100.000 euro. La risoluzione fornisce istruzioni dettagliate sull’indicazione del codice catastale del Comune, l’anno di riferimento, il numero degli immobili e la gestione di eventuali variazioni o ravvedimenti.
Infine, sono previste sanzioni in caso di mancata presentazione della dichiarazione, dichiarazione infedele o versamento insufficiente. In caso di ravvedimento, sanzioni e interessi devono essere versati insieme all’imposta.
Redazione redigo.info