ORDINI PROFESSIONALI E ALBI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI
Regolamento per la formazione professionale continua degli
iscritti dell’Ordine dei giornalisti – Nuovo Regolamento
Art. 1
Attività di Formazione professionale continua
1. La Formazione professionale continua delle/dei giornaliste/i
(Fpc) è un obbligo previsto dall’art. 3, comma 5, lett. b), del decre-
to-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla
legge 148/2011 e dal combinato disposto degli artt. 20 e 20-bis,
comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per tutte/tutti le/gli
iscritti all’Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti).
2. L’assolvimento della Fpc è requisito deontologico quali-
ficante per qualsiasi nomina, designazione o incarico da parte del
Cnog e dei Consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti
3. Costituiscono attività di Fpc gli eventi tenuti anche all’estero
o nelle lingue delle minoranze che possono essere organizzati da:
a) Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
b) consigli regionali
c) enti terzi autorizzati
d) aziende editoriali
4. Gli eventi formativi sono articolati in corsi erogati nelle
seguenti modalità:
a) on demand
b) streaming
c) in presenza
Art. 2
Periodo formativo e assolvimento dell’obbligo
1. Il periodo di Fpc si articola in trienni a partire dal 2014.
L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data
della prima iscrizione all’Albo e i crediti, con la relativa tipologia,
sono riproporzionati su base annua;
I crediti per i corsi in presenza e in streaming, o in modalità
mista, sulla base del contenuto del corso proposto, vengono così
attribuiti:
a) per i corsi prevalentemente deontologici, cioè relativi ai
contenuti del Codice deontologico in vigore: 1 credito per ciascuna
ora di svolgimento più 2 crediti aggiuntivi;
b) per i corsi di apprendimento di nuove tecniche professio-
nali: 1 credito per ciascuna ora più 2 crediti aggiuntivi e per i corsi
organizzati dalle aziende editoriali per le/i proprie/i dipendenti;
c) per i corsi che trattano argomenti di rilevante attualità:
1 credito per ciascuna ora;
d) per tutti gli altri corsi: 2 crediti a prescindere dalla durata.
3. Per i corsi on demand del Cnog possono essere attribuiti
fino a un massimo di 8 crediti complessivi.
4. Per l’assolvimento dell’obbligo formativo le/gli iscritte/i
all’Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti) sono tenute/i
ad acquisire 60 crediti nel triennio dei quali almeno 20 deontologici
da distribuire in almeno due anni
5. Le/gli iscritte/i all’Albo da più di 30 anni sono tenute/i ad
assolvere l’obbligo formativo limitatamente all’acquisizione di
20 crediti nel triennio di cui almeno dieci deontologici da distribu-
ire in almeno due anni
6. Le/gli iscritte/i che partecipano due o più volte allo stesso
corso hanno diritto ai relativi crediti una sola volta.
7. L’attribuzione dei crediti alle/ai relatrici/relatori per la par-
tecipazione a un corso può avvenire una sola volta per ciascun ar-
gomento trattato, purché seguano l’intero evento formativo.
8. Non è possibile riportare nel computo dei crediti di un
triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente.
9. Qualora non sia possibile partecipare al corso in presenza o
in streaming al quale ci si è iscritti, è necessario cancellare la pre-
notazione effettuata. Al raggiungimento della soglia di due assenze
ingiustificate, le/gli iscritte/i non possono più effettuare alcuna pre-
notazione per un periodo di 60 giorni solari, che decorrono dalla
data di chiusura del secondo corso.
Art. 3
Contenuti dei programmi formativi
e modalità di svolgimento dei corsi
1. I corsi formativi devono comportare l’acquisizione di com-
petenze relative all’attività professionale Tutti i corsi devono avere
almeno una/un giornalista tra le/i relatrici/relatori o le/i moderatri-
ci/moderatori. Quelli afferenti all’area deontologica devono preve-
dere la presenza tra le/i relatrici/relatori di almeno una/un giorna-
lista che abbia specifica competenza in materia. Nella scelta delle/
dei relatrici/relatori si deve garantire la rappresentanza di genere.
2. Le/i giornaliste/i che svolgono relazioni o moderano devo-
no possedere i seguenti requisiti:
a) essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo della
Fpc nel triennio precedente anche se esentate/i ai sensi dell’art. 15
comma 1;
b) essere in regola con il pagamento delle quote;
c) non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cin-
que anni.
La verifica delle condizioni spetta ai proponenti anche me-
diante produzione di autocertificazione.
3. Tenendo conto delle circostanze e degli obiettivi dei corsi,
enti organizzatori e Cts valutano l’opportunità della presenza di
relatrici e relatori considerate loro eventuali condanne penali defi-
nitive per reati non colposi e/o comportamenti lesivi della dignità e
del decoro dell’Ordine
4. I corsi devono avere un contenuto chiaramente formativo
giornalistico Non possono essere associati o abbinati ad attività
che esulino o che comunque non abbiano attinenza con la finalità
formativa (ad es. attività turistiche, viaggi, degustazioni o altre for-
me di ristorazione)
5. Non sono riconosciuti come corsi conferenze stampa, even-
ti e manifestazioni politiche, visite a musei e mostre, presentazioni
di libri, visioni di film, promozione di prodotti o aziende e in ge-
nerale l’attività lavorativa ordinaria o straordinaria svolta dalla/dal
giornalista
6. Nel trattare le tematiche sono da escludere approcci di parte
e tesi unilaterali
7. Le sedi degli eventi devono essere facilmente raggiungibili,
senza che si rendano necessarie spese aggiuntive per la logistica e/o
il pernottamento
8. Eventuali sponsor, diretti o indiretti, non devono assumere
ruoli nell’evento
9. Per l’attribuzione dei crediti verrà calcolato unicamente il
tempo dedicato agli argomenti trattati. Pause, interruzioni o saluti
a qualsiasi titolo sono esclusi dal calcolo orario per l’attribuzione
dei crediti
10. I corsi non possono avere durata inferiore alle due ore e
non superiore alle quattro, salvo eccezioni dovute alla particolare
rilevanza dell’argomento. Quelli oltre le due ore devono avere più
di una/un relatrice/relatore.
11. I corsi articolati nell’arco di una o più giornate riguardanti
una stessa tematica vanno considerati come unico evento e devono
essere seguiti interamente per il conseguimento dei crediti
12. Gli organizzatori dei corsi in presenza sono tenuti al rile-
vamento della partecipazione (in entrata e in uscita) per l’attribu-
zione dei crediti attraverso un’applicazione collegata alla piatta-
forma. La chiusura dell’evento avverrà automaticamente 10 giorni
dopo lo svolgimento del corso
13. Il limite massimo di iscrizioni per gli eventi in streaming
è di 70, l’erogazione dei crediti sarà subordinata alla costante pre-
senza in video della/del partecipante. Il suddetto limite potrà essere
superato con l’adozione di tecnologie che consentano il controllo
della partecipazione
14. I corsi on demand sono organizzati solo dal Cnog anche
in collaborazione o su proposta dei Consigli regionali o di altri enti
e istituzioni;
Art. 4
Modalità e termini di presentazione dei corsi
1. Per richiedere l’accreditamento devono essere indicati:
a) denominazione del proponente con la specificazione del
referente responsabile;
b) titolo;
c) proposta sul numero di crediti da attribuire, in base
all’art. 2 comma 2;
d) eventuale costo per l’iscrizione;
e) modalità di erogazione;
f) data di inizio/fine delle iscrizioni, data di svolgimento e
durata dell’evento;
g) numero minimo (venti) e massimo di partecipanti con-
sentito;
h) breve descrizione del programma, degli obiettivi del
corso nonché degli enti cooperanti e/o di eventuali finanziatori o
sponsor dell’evento;
i) luogo di svolgimento;
l) relatrici/relatori/moderatrici/moderatori ai sensi dell’ar-
ticolo 3.
2. Le proposte per l’approvazione dei corsi devono essere
inviate in un periodo compreso tra i 20 e i 90 giorni prima dell’evento
3. Nella valutazione dei corsi si terrà conto delle preceden-
ti iniziative del promotore, sia per quanto riguarda l’adeguatezza
degli argomenti trattati alle reali esigenze formative, sia sotto il
profilo del numero delle/dei partecipanti.
4. La ripetizione di un corso è ammessa nel caso di temi deon-
tologici o tecnico-professionali di rilevanza giornalistica. Per altri
argomenti la replica potrà essere concessa solo dopo aver valutato
la qualità dei contenuti, il numero dei partecipanti negli eventi pas-
sati e le specifiche esigenze territoriali.
Art. 5
Attribuzioni dell’Ordine nazionale
1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine organizza proprie attivi-
tà formative, assicurando corsi gratuiti anche in collaborazione con
ordini regionali, enti o istituzioni.
2. Per l’applicazione di quanto previsto nel presente regola-
mento il Cnog si avvale del proprio Comitato tecnico scientifico
(Cts)
3. Su proposta del Cts, il Comitato esecutivo del Cnog:
a) valuta le offerte formative dei Consigli regionali dell’Or-
dine e degli enti terzi autorizzati, attribuendo i relativi crediti in
conformità al presente regolamento;
b) esamina le domande di autorizzazione/rinnovo allo svol-
gimento di attività formativa da parte di soggetti terzi e le sottopo-
ne al Consiglio nazionale;
c) valuta e riconosce la natura deontologica degli eventi o il
carattere di apprendimento di nuove tecniche;
d) verifica la qualità dei corsi, la rispondenza agli obiettivi
previsti e il rispetto dei requisiti fissati, anche attraverso la parteci-
pazione di propri rappresentanti, in presenza o in streaming, e con
sistemi di rilevazione del gradimento;
e) riduce o revoca, laddove riscontri difformità rispetto
alle indicazioni del presente regolamento, l’attribuzione di crediti,
compresi quelli riconosciuti alle/agli iscritte/i.
4. Per l’esercizio dei poteri di cui ai punti d) ed e) del comma 2
del presente articolo, il Cts può richiedere tutti i necessari approfon-
dimenti istruttori ed effettuare controlli sui corsi attivati, anche du-
rante il loro svolgimento. In particolare, per i corsi in streaming deve
essere messo a disposizione del Cts il link per eventuali verifiche.
Art. 6
Attribuzioni dei Consigli regionali dell’Ordine
1. I Consigli regionali dell’Ordine:
a) propongono e organizzano eventi di formazione in nu-
mero tale da consentire l’assolvimento degli obblighi della Fpc
alle/ai proprie/propri iscritte/i;
b) garantiscono la gratuità degli eventi deontologici;
c) stipulano convenzioni con le Università per definire re-
gole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi
professionali e universitari previa approvazione del Cnog
Art. 7
Soggetti terzi formatori: requisiti e procedimento
per l’autorizzazione e per il rinnovo
1. L’attività di Fpc può essere effettuata tramite enti terzi au-
torizzati (Etf) dal Cnog previa acquisizione del parere favorevole
del Ministero della Giustizia
2.Per ottenere l’autorizzazione all’erogazione della forma-
zione per conto dell’Ordine dei giornalisti i soggetti terzi devono
trasmettere la seguente documentazione:
a) atto costitutivo e/o statuto;
b) attestazione di accreditamento rilasciata da enti di diritto
pubblico diversi dal Consiglio nazionale dell’Ordine, nel caso di
soggetti privati;
c) relazione che dia conto dell’esperienza nella formazione
nell’ultimo triennio;
d) curriculum dei componenti degli organi di gestione e dei
formatori che, se giornalisti, devono essere in regola con l’assolvi-
mento dell’obbligo della Fpc e rispettare quanto previsto all’art. 3,
comma 3;
e) sede fisica idonea alla docenza in conformità con le nor-
mative vigenti e dotata di adeguata strumentazione
3.La domanda di autorizzazione va presentata al Cnog e viene
esaminata dal Cts. La proposta motivata di valutazione deliberata
dal Cnog viene trasmessa al Ministero della Giustizia per il parere
obbligatorio e vincolante, che sarà comunicato ai richiedenti.
4.L’autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data
del parere ministeriale
5.Gli Etf possono chiedere il rinnovo dell’autorizzazione qua-
lora abbiano erogato almeno 3 eventi nel triennio e se il numero di
eventuali corsi revocati, annullati e/o rifiutati dal Cnog non abbia
superato quello degli eventi svolti.
6.La richiesta di rinnovo va inoltrata all’Ordine nazionale nei
90 giorni precedenti la scadenza, unitamente alla relazione detta-
gliata sull’attività svolta nel triennio di autorizzazione
7.La richiesta di rinnovo successiva alla scadenza è irricevibi-
le e pertanto l’interessato è tenuto a presentare una nuova domanda
di autorizzazione;
Art. 8
Attribuzioni degli enti terzi autorizzati: accreditamento
degli eventi proposti
1. Gli Etf possono presentare proposte formative solo in pre-
senza, in streaming, o in modalità mista, attenendosi agli art. 3 e 4
del presente regolamento
2. Gli eventi gratuiti non sono soggetti a limitazione di nume-
ro mentre, per ciascun anno di formazione, gli eventi a pagamento
possono essere al massimo 10.
3. Per ciascun evento accreditato l’ente terzo è tenuto ad
adempiere ai seguenti obblighi:
a) inserire nella piattaforma informatica predisposta
dall’Ordine nazionale il nominativo e i recapiti di un responsabile
cui fare riferimento;
b) rilevare le presenze dei partecipanti e consentire agli in-
caricati dell’Ordine di verificarle nella sede dove si svolge l’evento;
c) nel caso di evento in streaming, fornire al Cts il link per
consentire l’eventuale partecipazione di una/un delegata/o;
Art. 9
Obblighi di condotta degli enti terzi
1. Nei rapporti con l’Ordine dei giornalisti e le/gli iscritte/i,
gli enti improntano la loro condotta al rispetto di canoni comporta-
mentali di correttezza e buona fede
2. Gli Etf devono gestire le attività di formazione tramite
la piattaforma e trattano i dati delle/degli iscritte/i nel rispetto
delle vigenti normative in materia di privacy, attenendosi in par-
ticolare ai principi di minimizzazione e limitazione della con-
servazione
3. I soggetti terzi formatori devono dare tempestiva comuni-
cazione all’Ordine nazionale di ogni eventuale modifica organizza-
tiva, statutaria o societaria.
Art. 10
Revoca dell’autorizzazione degli enti terzi
1. Qualora l’Etf si discosti dalle prescrizioni di cui al pre-
sente regolamento, il Comitato esecutivo, su segnalazione del
Cts, cautelativamente sospende l’approvazione dei corsi e av-
via il procedimento di revoca dell’autorizzazione, contestan-
do all’ente gli inadempimenti rilevati e dando un termine di
30 giorni per presentare osservazioni. Trascorso tale periodo
e valutate le osservazioni dell’ente, il Comitato esecutivo può
presentare una proposta di delibera al Cnog di revoca dell’au-
torizzazione
2. In caso di approvazione la revoca diventa esecutiva dalla
data del parere obbligatorio e vincolante del Ministero vigilante
Art. 11
La formazione aziendale
1. Le aziende possono svolgere attività formative dedicate
alle/ai proprie/propri dipendenti, in presenza e in streaming, previa
comunicazione al Cnog
2. La domanda di accreditamento dei corsi va presentata al
Cts e, oltre a quanto previsto dagli artt. 3 e 4, deve contenere:
a) il numero delle/dei giornaliste/i interessate/i;
b) nominativi, posizione aziendale e curriculum delle/dei
docenti;
c) dichiarazione di disponibilità ad accogliere incaricati
dell’Ordine per controlli sullo svolgimento del corso;
d) il nome e i recapiti di un referente aziendale per la ge-
stione del corso
3. L’azienda è obbligata al rilevamento delle presenze degli
iscritti al corso (entrata e uscita) secondo quanto previsto dall’art. 3
comma 12 o in forma cartacea.
4. Per i corsi aziendali viene riconosciuto un credito per cia-
scuna ora di formazione più 2 crediti aggiuntivi sino ad un massi-
mo di trenta crediti nel triennio
Art. 12
Sostegno alle attività formative
Il Cnog, su proposta del Comitato esecutivo, delibera i criteri
di assegnazione e i sostegni economici alle attività formative orga-
nizzate dai Consigli regionali dell’Ordine
Art. 13
Inosservanza dell’obbligo formativo
1. A conclusione del triennio formativo il Cnog, sulla base
di quanto evidenziato dalla piattaforma informatica che gestisce
la Fpc, trasmette ai Consigli regionali l’elenco delle/degli inadem-
pienti
2. I Consigli regionali verificano il numero e la tipologia dei
crediti maturati e qualora, a seguito dell’istruttoria compiuta accer-
tino l’inadempimento, ne danno segnalazione ai Consigli di disci-
plina territoriale
3. I Consigli regionali comunicano annualmente al Cnog le
iniziative disciplinari intraprese nei confronti delle/degli inadem-
pienti
4. Per garantire criteri di uniformità su tutto il territorio
nazionale, in caso di inadempimento alla Fpc, le sanzioni pre-
viste sono:
a) l’avvertimento se l’inosservanza è parziale;
b) la censura se l’inosservanza è totale;
c) in caso di ripetuto inadempimento degli obblighi forma-
tivi si applica quanto previsto nell’articolo 34 comma 3 del Codice
Deontologico.
Art. 14
Incompatibilità e divieti
1. Il ruolo di componente del Cnog è incompatibile con la
presenza negli organi di indirizzo e di gestione dei soggetti terzi
autorizzati
2. È fatto divieto a tutte/i le/i componenti del Cnog, dei
Consigli regionali dell’Ordine e dei Consigli di disciplina
(territoriali e nazionale) di intervenire a titolo oneroso negli eventi
formativi accreditati dal Cnog, salvo l’eventuale rimborso di spese
sostenute
Art. 15
Esenzioni
1. Sono esentati dall’obbligo formativo coloro che sono in
quiescenza, a condizione che non svolgano alcuna attività giorna-
listica e autocertifichino il suddetto status all’Ordine regionale di
appartenenza A partire dal raggiungimento dell’età della pensione
di vecchiaia l’obbligo formativo decade del tutto, salvo quanto pre-
visto dall’art. 1 comma 2.
2. Su richiesta documentata della/dell’iscritta/o, il Consiglio
regionale competente esenta le/i giornaliste/i dallo svolgimento
della Formazione professionale continua nei seguenti casi:
a) maternità o congedo parentale;
b) malattia grave, infortunio e altri casi di impedimento de-
rivante da accertate cause oggettive;
c) assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente le-
gislazione preveda la possibilità di usufruire di lavoro per la d