Si formula la presente in relazione ai temi in oggetto, essendo pervenute numerose richieste di chiarimenti da parte degli iscritti all’Albo unico nazionale.

La firma apposta mediante “CIE” (Carta di Identità Elettronica) non è pienamente equiparabile alla “firma digitale”, in quanto rientra nella categoria della “firma elettronica avanzata” (FEA) e non della “firma elettronica qualificata” (FEQ). Tale distinzione emerge, oltre che dal Codice dell’Amministrazione Digitale, anche dalle informazioni disponibili sui siti istituzionali di AGID e del Ministero dell’Interno (portale “Carta d’Identità Elettronica”), quali enti competenti in materia.

È stata, pertanto, rinnovata la convenzione con ARUBA per agevolare l’utilizzo di “firma digitale”; “CNS” (Carta Nazionale dei Servizi) e “SPID professionale”, nonché di ogni altro strumento utile per l’attività.