Secondo il Tribunale veneziano, l’art. 29-bis, così come oggi formulato, viola gli artt. 2 e 3 della Costituzione (formazioni sociali e uguaglianza), l’art. 117, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU (vita familiare e divieto di discriminazione), e gli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. L’esclusione delle coppie unite civilmente, a fronte di una idoneità accertata, viene letta come una discriminazione fondata sul tipo di legame giuridico (matrimonio vs unione civile) che unisce i due adulti, non sulla loro capacità di essere genitori.

L’ordinanza insiste su un punto che difficilmente il lettore può ignorare.Oggi, l’unico modo per quei due uomini di arrivare allo stesso risultato sarebbe questo: sciogliere l’unione civile, presentare la domanda di idoneità all’adozione internazionale come singolo da parte di uno di loro, ottenere l’adozione del minore, e solo dopo avviare un secondo procedimento, di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d), a favore dell’altro partner, magari ricostituendo nel frattempo l’unione civile.

Nel frattempo, però, il bambino verrebbe riconosciuto figlio giuridico di un solo genitore, pur vivendo di fatto in una famiglia con due figure genitoriali. Con tutte le conseguenze del caso: incertezza sulle tutele in caso di morte del genitore adottante, problemi successori, di reversibilità, di responsabilità genitoriale. E soprattutto una domanda che pesa: perché un minore dovrebbe avere un percorso di protezione a tappe, più lungo e più fragile, solo perché la sua famiglia è nata come unione civile?

La giurisprudenza degli ultimi anni ha già fatto cadere più di un tabù: adottabilità in casi particolari da parte del partner dello stesso sesso, trascrizione delle adozioni estere e degli atti di nascita con due genitori dello stesso sesso, riconoscimento della doppia maternità nella procreazione medicalmente assistita, congedo di paternità alla madre intenzionale in coppia di donne. La stessa adozione internazionale è stata aperta alle persone singole. In questo quadro, la chiusura verso le unioni civili appare sempre più come un relitto normativo rimasto incastrato tra due stagioni del diritto di famiglia.

Ora la parola passa alla Corte costituzionale. Non si tratta solo di stabilire se l’art. 29-bis debba essere “ritoccato” per aggiungere le parti di un’unione civile tra i possibili richiedenti l’idoneità all’adozione internazionale. Si tratta di decidere se l’interesse del minore a vivere in un “foyer stable et harmonieux”, come ripetono le pronunce più recenti, possa ancora essere sacrificato sull’altare di una differenza di status giuridico tra matrimonio e unione civile.

È facile dire che “al centro ci sono i bambini”. Più difficile è accettare che, per un bambino senza famiglia, contano meno le etichette giuridiche e più la sostanza. Non è il nome che diamo al legame tra due adulti a fare la differenza, ma la vita che trova in quella casa: la stabilità di una coppia, la capacità di cura, la rete di affetti che lo circonda, le braccia e i volti amici che lo aspettano attorno a lui.

È su questo crinale che la Consulta sarà chiamata a pronunciarsi: se l’ordinamento debba ancora costringere alcune famiglie a farsi in due – prima di fatto, poi di diritto – o se non sia arrivato il momento di riconoscere, senza giri di parole, che una famiglia idonea resta tale anche quando si chiama unione civile.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/adozione-internazionale-coppia-unita-civilmente-bussa-consulta-AITQbDFC?cmpid=.com