14 aprile 2026
Nell’ambito dell’esame della legge di conversione del DL Energia (C. 2809), è stato approvato un emendamento dei relatori che interviene sull’articolo 51 del Codice del consumo, introducendo una disciplina più restrittiva in materia di telemarketing nel settore dell’energia elettrica e del gas (v. comma 5-bis articolo 1 del testo presentato in Aula).
Si tratta di un intervento giunto in modo alquanto inaspettato, tanto per il mercato che per gli esperti del settore, arrivato in forma di emendamento ad una norma avente tutt’altro ambito (misure contro i rincari energetici) senza una (effettiva) previa consultazione con gli operatori interessati, e con un impatto notevole tanto sul settore energetico che sulla filiera degli operatori, digitali e non, coinvolti nei servizi promozionali a supporto dei suoi player.
L’emendamento è stato presentato il 27 marzo 2026 ed è stato poi approvato già il 31 marzo dalla Camera, grazie al voto di fiducia che ha “blindato” il testo. Approvato definitivamente l’8 aprile in Senato, è, alla data di oggi, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Una volta entrata in vigore la legge di conversione del DL energia (ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta), il contenuto dell’emendamento in esame sarà applicabile decorsi 60 giorni.
I contenuti dell’emendamento in breve
Nel merito, la disposizione prevede, per i “professionisti” (che, ai sensi del Codice del consumo, che la norma integra, sono gli operatori economici o loro intermediari) il divieto di effettuare sollecitazioni commerciali telefoniche, comprese quelle veicolate tramite messaggi, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas.
Oltre al chiaro riferimento al telemarketing, l’ulteriore, generico, riferimento alle “sollecitazioni commerciali veicolate tramite messaggi” pone il dubbio che il divieto sia indirizzato anche al – sino ad oggi legittimo, ovviamente in presenza di un consenso dell’utente – settore dell’SMS marketing relativo al settore energetico.
Il contatto commerciale resta consentito solo quando
- il consumatore abbia formulato una richiesta diretta al professionista, anche tramite i suoi canali digitali (la norma, pertanto, sembra ammettere unicamente l’ipotesi del cosiddetto “call me back”);
- il contatto riguardi clienti già acquisiti nei settori dell’energia elettrica e del gas, che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere comunicazioni commerciali.
In altri termini, il marketing basato sul consenso appare ammesso solo nei confronti di clienti che già usufruiscono di forniture di energia o gas. Ne consegue inoltre che, per gli operatori attivi anche in più ambiti delle utilities, in aggiunta a quello energetico, non sarebbe consentito effettuare attività di telemarketing consensato per promuovere i propri servizi di energia elettrica e gas verso clienti attivi su servizi diversi (ad esempio telefonia o connettività).
La norma pone in capo al professionista l’onere di dimostrare la legittimità del contatto (questa forse l’unica disposizione che non innova rispetto all’onere di accountability già previsto dal GDPR).
La disciplina è ulteriormente rafforzata dalla previsione secondo cui i contatti consentiti debbano avvenire tramite un numero che identifichi univocamente il professionista (anche qui, con duplicazione delle previsioni già contenute in altre fonti normative preesistenti).
Inoltre, i contratti conclusi in violazione delle nuove regole sono espressamente qualificati come nulli (e non annullabili su richiesta dell’utente informato dell’illiceità del contatto, come invece previsto dal Codice di condotta telemarketing), misura che, non supportata da ulteriori specifiche, pone a rischio anche quegli stessi consumatori che la norma si propone di tutelare.
Resta infine ferma, per il consumatore, la possibilità di ricorrere agli strumenti di ADR previsti dal Codice del consumo. Il quadro viene completato dalla possibilità, per gli utenti, di segnalare le chiamate irregolari al Garante per la protezione dei dati personali e ad AGCOM. In caso di accertamento, AGCOM può ordinare al gestore telefonico la sospensione immediata delle “linee” utilizzate (concetto peraltro superato dal fatto che sempre più spesso gli operatori ricorrano al VoIP, rendendo di fatto la disposizione ancora più macchinosa dal punto di vista applicativo).
Le principali criticità secondo IAB Italia
L’intervento pone, nell’opinione di IAB Italia, rilevanti criticità sotto il profilo del coordinamento con il quadro regolatorio vigente.
Come noto, il telemarketing (e la filiera pubblicitaria dei servizi a questo ancillari) è già disciplinato da un sistema particolarmente articolato che include non solo le norme e le indicazioni (europee e nazionali) in materia di protezione dei dati, quali il Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), il Codice Privacy (art. 130), le norme che regolano il funzionamento del Registro Pubblico delle Opposizioni, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché (per gli aderenti) il Codice di Condotta per le attività di telemarketing e teleselling, ma anche la regolamentazione e i codici di condotta settoriali di ARERA, AGCOM e AGCM.
La problematica, quindi, non è l’assenza di norme (come sembrerebbe intendere l’intervento normativo in esame) quanto l’assenza di un enforcement effettivo, anche dal punto di vista tecnico, verso gli operatori abusivi, che prosperano mentre quelli che operano nella legittimità fanno sempre più fatica a sopportare i rilevanti oneri (anche economici) imposti dalla compliance.
In tale contesto, l’introduzione di un divieto generalizzato come quello in esame si configura come una misura (i) non solo non armonizzata con il sistema esistente (e che, anzi, si sovrappone e contrappone con esso, introducendo restrizioni e trattamenti differenziati tra gli operatori) ma anche (ii) che colpisce indirettamente operatori di mercati, come quello della lead generation digitale, che ruotano intorno ai diretti destinatari della norma e che da questi dipendono per la propria sopravvivenza economica.
Inoltre, attività considerate lecite in altri settori – quali ad esempio la telefonia, connettività, bancario, assicurativo, ONG, che pure utilizzano ampiamente il canale telefonico e quindi tutti i servizi a questo prodromici, come la raccolta lead, per la promozione dei propri servizi – in presenza di validi presupposti di consenso e trasparenza (previsti dalle norme già esistenti e sopra elencate), risulterebbero, a fronte di questa novità normativa, vietate nel solo mercato energetico e del gas.
Ne deriva un quadro normativo incoerente, suscettibile di generare incertezza applicativa per operatori e consumatori.
Gli effetti distorsivi inoltre potrebbero creare ulteriori disarmonie all’interno dello stesso settore energetico, creando una disparità tra la promozione delle forniture destinate alle aziende e ai professionisti (cd. B2B) e quelle destinate ai consumatori (ricordiamo, infatti, che, secondo il Codice del Consumo, per “consumatore” si intende “una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”).
Sul piano operativo, tali restrizioni inciderebbero in modo significativo sui modelli organizzativi del telemarketing, tradizionalmente basati su una filiera strutturata: le nuove disposizioni limiterebbero, di fatto, la possibilità di utilizzare modalità consolidate di acquisizione della clientela, rendendo complessa, se non impraticabile, una parte rilevante delle attività commerciali sino ad oggi lecite e bloccando di conseguenza anche catene di approvvigionamento e contratti già stipulati con gli operatori nella filiera della raccolta e della lavorazione delle lead.
Cosa si può fare
Ferma restando l’impossibilità di intervenire sulla norma, stanti i modi e i tempi con cui l’emendamento in esame è stato presentato e poi approvato, alla luce di quanto sopra IAB Italia ritiene opportuno avviare delle interlocuzioni a livello nazionale, al fine di arginare, per quanto possibile, gli effetti distorsivi a cui questo porterebbe.
A tal proposito IAB Italia sta richiedendo ai propri associati spunti, osservazioni o contributi che possano risultare utili all’associazione nell’ambito del confronto istituzionale, ad esempio presentando i possibili impatti economici dell’emendamento sulle proprie attività o su quelle dei propri partner e fornitori.
Pubblicheremo eventuali aggiornamenti sul tema sui nostri canali.