Un regime europeo per le imprese UE: il 28° regime e le nuove EU Inc. - BistonciniPartners

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Bruxelles, luglio 2026

Dalla competitività alla policy: il 28° regime per le imprese

Tra i principali cambiamenti comunicativi osservati nell’attuale ciclo istituzionale europeo c’è senza dubbio l’incremento dell’uso di termini come “competitività” e “semplificazione”, gli architravi, almeno nell’idea della Commissione, su cui costruire ogni nuova proposta di policy. Anche il Mercato unico, da sempre considerato l’asset più prezioso per l’economia Ue, per andare nella direzione auspicata, ha bisogno di un processo di ristrutturazione che possa superare quegli ostacoli che ancora ne limitano il pieno potenziale.

L’esempio che più ricalca questa linea è probabilmente la proposta per l’istituzione di un nuovo regime per le imprese che vogliono avviare un’attività in uno dei 27 Stati membri, per l’appunto un quadro giuridico societario del 28° regime. Si tratta di un’idea già ipotizzata più volte negli anni passati, ad esempio nel Rapporto sul Mercato Unico di Enrico Letta [1] che evidenzia come un Codice europeo di diritto commerciale possa rappresentare un passo decisivo verso un Mercato unico più unificato, fornendo alle imprese un 28° regime entro il quale operare: un game changer, soprattutto per le Pmi.

Il tema è stato tradotto in policy dalla Commissione europea lo scorso 18 marzo, attraverso la presentazione della proposta di regolamento per istituire il 28° regime giuridico per le società, attraverso l’introduzione di una nuova entità giuridica, la EU Inc.

Secondo il legislatore UE la nuova EU Inc. dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi per tutte le imprese, con un risparmio stimato tra 328 e 440 milioni di euro in 10 anni [2]. A beneficiarne maggiormente saranno soprattutto le startup e scaleup innovative e le Pmi, che dovrebbero costituire la maggior parte delle nuove società EU Inc. L’obiettivo della proposta è quello di consentire alle imprese innovative di operare nel quadro di un unico insieme armonizzato di norme a livello UE, coprendo gli aspetti rilevanti del diritto societario, fallimentare, del lavoro e tributario.

La proposta di regolamento e le caratteristiche delle EU Inc.

Analizzando più nel dettaglio i contenuti della proposta, il regime ideato è per definizione semplice e rapido da attuare. Gli imprenditori che intendono avviare un’impresa EU Inc. devono essere in grado di farlo nel giro di 48 ore e con un costo massimo di 100 €, senza alcun obbligo di capitale sociale minimo. Tutte le procedure saranno interamente digitali lungo l’intero ciclo di vita dell’impresa: dalla registrazione – con trasmissione delle informazioni una tantum tramite un’interfaccia unica UE – fino alla chiusura dell’attività, che potrà avvalersi di procedure di liquidazione digitali e, per le startup innovative, di un regime di insolvenza semplificato per ripartire più rapidamente.

Il nuovo status punta anche a rendere le imprese più attrattive per investitori e talenti: gli Stati membri potranno ad esempio introdurre piani di stock option validi in tutta l’UE per i dipendenti, tassati solo al momento della vendita. I fondatori avranno inoltre libertà di scelta sullo Stato membro di costituzione e maggiore flessibilità nella creazione di tipologie di azioni differenziate, utile ad esempio per proteggersi da acquisizioni ostili.

La proposta è inoltre studiata per integrarsi con altre policy UE, ad esempio sotto il profilo della digitalizzazione delle imprese (su tutte lo European Business Wallet, una sorta di identità digitale per le imprese) o dell’accesso ai finanziamenti (ad esempio attraverso la revisione della legislazione UE sui venture capital funds).

La tabella di marcia e i nodi del dibattito

Ma entro quanto sarà possibile aprire una EU Inc.? La finalizzazione della proposta è considerata una priorità dalla Commissione e dagli Stati membri, tant’è che anche le recenti conclusioni del Consiglio europeo hanno invocato una conclusione rapida dell’iter, auspicando un accordo tra i colegislatori entro la fine del 2026 [3].

Lato Consiglio dell’UE, i lavori stanno procedendo in fase preparatoria e il file è appena passato nelle mani della nuova presidenza irlandese, insediatasi lo scorso 1° luglio, che ha definito la proposta come prioritaria. Lato Parlamento invece è stato da poco pubblicato il draft report del relatore René Repasi (S&D, DE), che rappresenta il punto di partenza per l’elaborazione della posizione che i MEP porteranno nei negoziati con il Consiglio.

Tra le diverse modifiche, la proposta del relatore cerca di affrontare uno dei principali punti di discussione emersi finora nel dibattito sulla proposta, vale a dire la tutela del diritto al lavoro.

Come sottolineato anche da diverse organizzazioni sindacali, il rischio è che le aziende EU Inc. siano incentivate a registrarsi negli Stati membri con standard sociali più bassi. Tra le criticità sollevate figurano anche la possibilità di sostituire salario e contratto con stock option, procedure di insolvenza che non garantirebbero priorità ai lavoratori nel recupero di stipendi e liquidazioni, e un più facile aggiramento dei diritti di rappresentanza e consultazione. Su questo fronte, il draft report interviene, tra le altre cose, sul tema retributivo, chiarendo che gli strumenti di partecipazione azionaria dei dipendenti (ESOP) devono integrarsi e non sostituire salari equi, pensioni e contributi previdenziali.

Un’altra preoccupazione – sollevata ma non modificata anche dal draft report – riguarda la scelta della Commissione di presentare una proposta di regolamento, basata sull’articolo 114 del TFUE (armonizzazione del Mercato interno), invece di una proposta di direttiva.La scelta permette un’applicazione diretta e uniforme in tutti gli Stati membri e supera la questione del recepimento nazionale, necessario per le direttive.

Il tema è stato sollevato da diversi Stati membri che hanno evidenziato come l’articolo 114 non sia la base giuridica corretta per una materia che riguarda la costituzione di società, e che serva invece una base più specifica. Un tale approccio trasformerebbe il testo da regolamento a direttiva, con più margine discrezionale per gli Stati membri che potrebbero intensificare e adattare l’implementazione secondo la normativa nazionale.

Al netto di questi nodi tecnici e politici, le trattative proseguono in maniera ambiziosa e le serrate tabelle di marcia fissate dalle Istituzioni UE lasciano poco tempo a cambiamenti sostanziali. Nei prossimi mesi ci sarà sicuramente maggiore chiarezza sulla forma e le caratteristiche delle nuove EU Inc.


[1] Enrico Letta, Much More than a Market (2024), pp. 10, 15, 108

[2] Commissione Europea, Communication – Towards a 28th regime for EU companies (2026)

[3] Consiglio europeo, Conclusioni del 19 marzo 2026

Recapiti
Simone Vellucci